Sentenza del 21/05/2020 n. 800 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Decadenza - Principio della scissione degli effetti della notifica agli atti tributari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva la decadenza/prescrizione dell'azione tributaria per presunta notifica tardiva dell'atto; il tema centrale era se la notifica a mezzo posta fosse da considerarsi tempestiva in relazione ai termini di decadenza
La decisione
Il giudice ha applicato il "principio della scissione" degli effetti della notifica: per il notificante la notifica si perfeziona al momento della consegna dell'atto all'Ufficio Postale per la spedizione. Poiché l'atto era stato consegnato alle Poste il 29/12/2017 e il termine di decadenza sarebbe maturato il 31/12/2017, non si è verificata alcuna decadenza/prescrizione. Di conseguenza il ricorso del contribuente è stato respinto e la notifica è stata ritenuta valida
Norme richiamate
Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), art. 1, comma 161
La norma è richiamata in relazione al computo dei termini e alla individuazione del momento rilevante per la decorrenza: la giurisprudenza ha interpretato che, ai fini della tempestività della notifica a mezzo posta, rileva il momento in cui l'atto è stato consegnato dal notificante all'Ufficio Postale
Massime di principio
- Principio della scissione: per il notificante la notifica a mezzo posta si perfeziona al deposito/presentazione dell'atto presso l'Ufficio Postale; il momento della materialità della consegna al destinatario è irrilevante ai fini della tempestività dell'azione del notificante
- In caso di contestazione di decadenza per notifica tardiva, la prova del deposito presso le poste (es. ricevuta di accettazione, M45, registrazione) è decisiva per dimostrare la tempestività
- Se il notificante dimostra la consegna alle poste entro il termine, la notifica è valida anche se il destinatario riceve l'atto oltre tale termine o non lo riceve affatto
- Rimangono possibili eccezioni: irregolarità o mancanza di prova del deposito, vizi formali della notifica o specifiche disposizioni normative che richiedono modalità diverse di notifica possono comunque far perdere efficacia all'atto
- Prassi consigliata per il privato: verificare sempre le date riportate nelle ricevute postali, richiedere copia del documento attestante il deposito e, se necessario, sollevare eccezioni fondate su difetti procedurali o mancanza di prova del deposito
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