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Sentenza

Sentenza del 21/05/2020 n. 9323 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva confermato il rigetto del ricorso introduttivo contro l'avviso di accertamento relativo all'IRPEF per l'anno d'imposta 2005. Il ricorrente ha poi dichiarato di rinunciare al ricorso perché ha aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193/2016 (convertito nella legge n. 225/2016) e ha effettuato il versamento delle somme dovute; ha altresì chiesto la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse in conseguenza della rinuncia determinata dall'adesione alla definizione agevolata. Ha altresì compensato le spese processuali, richiamando precedenti di legittimità che affermano la decorrenza dell'inammissibilità per mancanza di interesse in caso di rinuncia e la necessità di compensazione delle spese quando la rinuncia deriva dall'adesione al regime agevolato.

Norme richiamate

  • art. 6, d.l. n. 193 del 2016 (convertito nella legge n. 225 del 2016)

    Prevede la definizione agevolata (condono) che consente al contribuente di estinguere o definire i debiti fiscali pagando le somme previste; l'adesione rende superflua la prosecuzione del giudizio, determinando la perdita dell'interesse ad agire.

  • Sez. U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010

    Giurisprudenza della Corte che afferma come la dichiarazione di rinuncia, pur non notificata alla controparte, indichi il venir meno dell'interesse al ricorso e ne determini l'inammissibilità.

  • Sez. 5, Sentenza n. 10198 del 27/04/2018

    Giurisprudenza che dispone che, in caso di rinuncia al ricorso dovuta ad adesione alla definizione agevolata, le spese processuali devono essere compensate.

Massime di principio

  • L'adesione a una definizione agevolata (condono) fa venir meno l'interesse a proseguire un giudizio tributario: la parte che ha definito la posizione può dichiarare la rinuncia e il giudizio diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La dichiarazione di rinuncia al giudizio è efficace anche se non è stata formalmente notificata alla controparte: è idonea a determinare l'inammissibilità per mancanza di interesse.
  • Quando la rinuncia deriva dall'adesione a misure di definizione agevolata, la prassi giurisprudenziale tende a compensare le spese processuali anziché condannare una parte al loro pagamento.
  • Chi intende avvalersi della definizione agevolata e rinunciare al giudizio dovrebbe conservare e depositare la documentazione che prova l'adesione e il versamento delle somme (domanda di condono, ricevute di pagamento) per dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse.
  • Se l'obiettivo è ottenere una pronuncia favorevole sulla fondatezza dei motivi di impugnazione, aderire al condono comporta il rischio di perdere la decisione nel merito; la scelta tra prosecuzione del giudizio e definizione agevolata va valutata anche rispetto ai costi e alle probabilità di successo.

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