Sentenza n. 939/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza al giudicato discendente dalle sentenze del Tribunale di Napoli n. 5015/2024 del 2 luglio 2024 e del Tribunale di Napoli Nord n. 4326/2024 del 4 ottobre 2024, entrambe emesse nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, per le parti relative al pagamento delle spese processuali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione delle condanne al pagamento delle spese processuali contenute in due sentenze del Tribunale di Napoli e del Tribunale di Napoli Nord
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Napoli n. 5015/2024 e del Tribunale di Napoli Nord n. 4326/2024, divenute definitive, nella parte in cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento delle spese processuali in suo favore. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo ministeriale di pagamento delle somme liquidate, dei relativi accessori, del contributo unificato riconosciuto e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di un’astreinte per l’eventuale ulteriore ritardo. Il Ministero si è opposto senza dimostrare l’avvenuto adempimento. Il ricorso cumulativo riguardava due titoli giudiziali diversi, ma accomunati dall’identità delle parti, dalla medesima amministrazione obbligata e dalla natura omogenea dei crediti, relativi a spese di lite.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo, poiché i due giudizi di ottemperanza riguardavano titoli di analogo contenuto, le medesime parti e pretese omogenee, senza elementi di confusione nella decisione. Ha accertato il passaggio in giudicato delle sentenze e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Poiché il Ministero non ha provato l’adempimento, il ricorso è stato accolto. L’amministrazione è stata obbligata a pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme liquidate nei due titoli, con gli accessori indicati nelle sentenze, il contributo unificato relativo alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord e gli interessi legali decorrenti dal passaggio in giudicato fino al soddisfo. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora: per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza di ottemperanza il Ministero deve corrispondere una somma pari agli interessi legali, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento, comunque non oltre la scadenza del termine assegnato per adempiere. Il TAR ha inoltre nominato, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Roma quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni per provvedere al pagamento e ponendo il relativo compenso di € 1.000,00 a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
"in caso di accoglimento del ricorso"; "fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato"
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare, su richiesta, una penalità di mora per ogni ritardo o inosservanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
"Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora [...] decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali"
L’astreinte è applicabile anche alle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione; quando è fissata in misura pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua.
art. 112, comma 3, c.p.a.
Consente, nell’ambito dell’ottemperanza, di riconoscere le somme dovute in esecuzione del giudicato, compresi gli accessori spettanti secondo il titolo.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Il ricorso per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti della pubblica amministrazione è stato ritenuto ammissibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
art. 1284, comma 1, c.c.
Gli interessi legali sulle somme dovute decorrono dal passaggio in giudicato dei titoli giudiziali fino all’effettivo pagamento.
art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015
Ha precisato la decorrenza dell’astreinte nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro e la non manifesta iniquità della misura pari agli interessi legali.
Massime di principio
- È ammissibile il ricorso cumulativo per l’ottemperanza a più titoli giudiziali quando vi sia identità delle parti, omogeneità delle pretese e analogia dei capi di condanna, purché il cumulo non introduca elementi di confusione nella decisione.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria divenuta definitiva, decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e in assenza di prova dell’adempimento, il giudice deve dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di eseguire il titolo, riconoscendo le somme e gli accessori dovuti secondo il giudicato.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche all’inottemperanza a condanne al pagamento di somme di denaro, perché ha funzione sanzionatoria e di coazione indiretta, non risarcitoria.
- Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, l’astreinte decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza; se è fissata in misura pari agli interessi legali, non è manifestamente iniqua, anche quando il debitore è una pubblica amministrazione.
- La penalità di mora può essere liquidata in misura percentuale pari al tasso legale sulla somma dovuta, in aggiunta agli interessi legali spettanti sul credito a diverso titolo; essa opera fino all’effettivo soddisfacimento e comunque non oltre il termine assegnato all’amministrazione per adempiere, decorso il quale l’interessato deve attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 367/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 368/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 369/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 370/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 371/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 372/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →