Cassazione Civile, Ordinanza n. 04436/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'occupazione d'urgenza disposta da un Comune su un'area agricola di proprietà privata per la costruzione di alloggi popolari. Decorso il termine di occupazione legittima, le opere non erano state iniziate e i proprietari convenivano l'ente chiedendo la restituzione del fondo e il risarcimento dei danni per l'occupazione illegittima. Nel corso del giudizio il Comune deduceva di avere già restituito il terreno e quindi la cessazione della materia del contendere. Il tribunale riconosceva un danno da mancata fruttificazione del fondo e condannava l'ente al pagamento di una somma ridotta rispetto alla CTU. In appello il Comune chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la riduzione del danno; la parte privata proponeva appello incidentale per ottenere l'integrale importo stimato dal consulente. La Corte d'appello rideterminava il danno, limitandolo al periodo tra scadenza dell'occupazione legittima e restituzione formale dell'area, e confermava la quota del 50% in favore dell'avente causa del proprietario originario. Con il ricorso per cassazione la ricorrente lamentava: 1) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe immotivatamente ristretto a 73 giorni il periodo rilevante e disatteso senza adeguata motivazione le conclusioni del CTU, oltre a non considerare che il danno doveva decorrere dal 1992 e che per la restituzione occorresse la materiale riconsegna; 2) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., per avere la Corte d'appello respinto l'appello incidentale, negato rilievo alla scrittura privata del 19.10.1991 e alla relazione del consulente di parte, e non considerato l'asserita indispensabilità della scrittura come prova nuova in appello ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. nel testo ratione temporis.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente distinto tra periodo di occupazione legittima, per il quale può astrattamente spettare un'indennità e non un risarcimento, e periodo di occupazione illegittima, limitando quindi il danno al solo arco temporale successivo alla scadenza del titolo e fino alla restituzione dell'area. Ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia o motivazione apparente, rilevando che la ricorrente non aveva dedotto in modo specifico e autosufficiente l'originaria domanda di indennità per l'occupazione legittima e non aveva trascritto compiutamente gli atti e i documenti richiamati. Ha giudicato infondate anche le censure sulla restituzione del bene, sulla prova della notifica della delibera comunale e sulla scrittura privata del 19.10.1991, ribadendo che in cassazione non è consentita una diversa lettura del merito e che la consulenza tecnica di parte è mera difesa tecnica priva di autonoma forza probatoria. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
la censura di omessa pronuncia richiede una deduzione specifica e univoca della nullità derivante dall'omissione, non essendo sufficiente un generico richiamo
art. 132 c.p.c.
il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando manca una reale esposizione del percorso logico-giuridico della decisione; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
dopo la riforma non è più denunciabile il vizio di contraddittoria motivazione, salvo il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o l'omesso esame di un fatto storico decisivo
art. 345 c.p.c., comma 3
il richiamo alla prova nuova in appello è irrilevante se il ricorso non supera gli oneri di specificità e autosufficienza, indicando compiutamente il documento e il suo contenuto
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
chi deduce l'erronea valutazione di un documento deve indicarlo puntualmente e trascriverne o riassumerne il contenuto nel ricorso; la violazione anche di uno solo di tali oneri rende il motivo inammissibile
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comma 1-quater; comma 1-bis
in caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Quando la domanda introduttiva comprende sia la restituzione del bene sia il risarcimento del danno per occupazione illegittima, la causa non si estingue per la sola restituzione dell'immobile, dovendo proseguire per l'accertamento del danno residuo.
- Il periodo di occupazione legittima non genera di regola un danno risarcibile, ma solo un'eventuale pretesa indennitaria; il risarcimento può essere riconosciuto soltanto per il periodo di occupazione illegittima successivo alla scadenza del titolo e fino alla riconsegna.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o una diversa ricostruzione dei fatti, inclusi il momento della restituzione del bene e la valutazione della prova documentale.
- La denuncia di omessa pronuncia o di omessa valutazione di un documento richiede assoluta specificità e rispetto dell'autosufficienza del ricorso, con indicazione puntuale del contenuto degli atti e della loro collocazione processuale.
- La consulenza tecnica di parte ha valore di allegazione difensiva e non costituisce prova autonoma idonea, da sola, a sovvertire l'accertamento del giudice di merito.
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