Cassazione Penale, Sentenza n. 24009/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/11/2021 con cui è stata revocata la detenzione domiciliare speciale (collaboratore di giustizia). Il ricorrente contestava che il Tribunale non avesse considerato misure meno afflittive (es. riduzione degli orari di permesso), sostenendo che le violazioni contestate non avevano comportato condanna per evasione e non risultavano incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa. Le violazioni censurate dalla Autorità sono: allontanamenti dal domicilio in orario non consentito, uso di documenti falsi per coprire l'assenza, contatti con congiunti non autorizzati fatti entrare nell'abitazione e la rivelazione del domicilio protetto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la revoca della detenzione domiciliare applicata dal Tribunale di sorveglianza, poiché quest'ultimo ha effettuato una valutazione complessiva e motivata: ha evidenziato la gravità degli episodi (in particolare la falsificazione di documenti e la rivelazione del domicilio protetto), il rischio di ripresa di contatti con ambienti criminosi e l'esistenza di precedenti segnalazioni di violazioni. La Corte ha ricordato che la valutazione sulla incompatibilità della condotta con la prosecuzione della misura è discrezionale e che il sindacato di legittimità è limitato alla verifica di logicità e adeguatezza della motivazione. Conseguentemente, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (introdotto dall'art. 14 legge 13 febbraio 2001, n. 45)
art. 16-nonies, comma 7, ultimo periodo
Prevede la detenzione domiciliare speciale per collaboratori di giustizia e i casi specifici di revoca (inosservanza degli impegni assunti con le misure di protezione; dichiarazioni false o reticenti; successiva commissione di delitto con arresto obbligatorio in flagranza). La Corte ha ritenuto che le violazioni contestate rientrino nelle ipotesi che legittimano la revoca.
art. 47-ter ord. pen.
Consente la revoca della misura alternativa quando il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni, risulti incompatibile con la prosecuzione della misura; la valutazione è dotata di ampia discrezionalità del giudice di merito.
articoli 13-quater e 16-septies del d.l. n. 8 del 1991
art. 13-quater; art. 16-septies
Richiamati dall'art. 16-nonies per individuare ipotesi specifiche di revoca legate alla collaborazione, quali inosservanza degli impegni di protezione o comportamenti che dimostrino immeritevolezza della collaborazione.
art. 616 c.p.p.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; così applicata dalla Corte nella determinazione della sanzione pecuniaria (euro 3.000).
Massime di principio
- La revoca della detenzione domiciliare per un collaboratore di giustizia può essere disposta quando la condotta è incompatibile con la prosecuzione della misura: non è necessario che vi sia condanna per evasione, basta la gravità e la rilevanza complessiva delle violazioni.
- Il giudice di merito esercita ampia discrezionalità nel valutare se le violazioni giustificano la revoca; il sindacato di legittimità è limitato a verificare la logicità e l'adeguatezza della motivazione, non a riformulare la valutazione di merito.
- Singoli episodi non sempre impongono la revoca se privi di intrinseca gravità: tuttavia, atti quali la falsificazione di documenti, la rivelazione del domicilio protetto o ripetuti contatti con persone non autorizzate possono essere considerati di tale gravità da giustificare la misura più afflittiva.
- Nel proporre ricorso in Cassazione bisogna fondarlo su motivi consentiti dalla legge; motivi diversi o manifestamente infondati determinano l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni pecuniarie e spese.
- Quando si valuta una riduzione della misura alternativa (es. orari di permesso ridotti) occorre che il giudice di merito espliciti perché una misura meno afflittiva sarebbe stata comunque incompatibile con il percorso di protezione e rieducazione; altrimenti la scelta di revoca rimane ampiamente giustificabile.
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