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Sentenza

Sentenza n. 1775/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione Terza Ter, n. 13508 del 9 luglio 2025, resa tra le parti, concernente una rideterminazione dell’incentivo (Secondo Conto Energia) con riduzione del 25 per cento per impianto fotovoltaico.

Giustizia amministrativa202506540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il provvedimento GSE di rideterminazione della tariffa incentivante con decurtazione del 25%

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società titolare di un impianto fotovoltaico ammesso agli incentivi del Secondo Conto Energia aveva impugnato il provvedimento con cui il GSE, all’esito di un sopralluogo e di un procedimento di verifica, aveva rideterminato la tariffa incentivante applicando una decurtazione del 25% e disponendo i relativi conguagli. Il GSE aveva rilevato che le targhe di tre quadri elettrici riportavano una data di collaudo del 13 gennaio 2011, successiva al termine del 31 dicembre 2010 previsto per la conclusione dei lavori, e che la società non aveva documentato né la sostituzione successiva dei quadri né l’installazione entro il termine di quelli originari. In primo grado la società aveva dedotto la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990 e dei presupposti dell’autotutela, la violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, carenza di istruttoria e motivazione, violazione dell’onere della prova, erronea applicazione dell’art. 42 d.lgs. 28/2011, del d.m. 31 gennaio 2014 e del regolamento GSE, nonché violazione della prescrizione decennale. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo applicabile la disciplina dell’annullamento d’ufficio e ravvisando il superamento del termine ragionevole. Il GSE ha appellato la sentenza sostenendo che il potere esercitato non fosse autotutela, ma un potere doveroso di verifica della spettanza degli incentivi esercitabile per tutta la durata del rapporto incentivante; ha inoltre contestato la valutazione della prova, sostenendo che la documentazione acquisita dimostrasse l’incompatibilità delle componenti installate con il termine del 31 dicembre 2010.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, riformando la sentenza del TAR, ha respinto il ricorso di primo grado. I due motivi d’appello sono stati esaminati congiuntamente. Il Collegio ha ritenuto che il provvedimento GSE fosse fondato su una specifica istruttoria e su precise risultanze documentali, non su una mera presunzione: le targhe dei quadri elettrici riportavano una data di collaudo successiva al 31 dicembre 2010, mentre la procedura operativa qualificava i quadri elettrici come componenti principali che dovevano essere installati e collegati entro tale data. La società non aveva fornito documentazione idonea a dimostrare che i quadri fossero stati sostituiti successivamente, né che quelli originari fossero stati installati entro il termine. Il giudice ha inoltre escluso che la rideterminazione della tariffa costituisse esercizio di autotutela soggetto all’art. 21-nonies l. 241/1990. Il potere del GSE è stato ricondotto al potere di accertamento, previsto dall’art. 42 d.lgs. 28/2011, circa l’effettiva spettanza degli incentivi, potere doveroso e esercitabile durante l’intera durata del rapporto incentivante, in quanto connesso alla permanenza di un’erogazione pubblica. Non è stata quindi ritenuta decisiva la questione del termine ragionevole né l’argomento secondo cui l’art. 11, comma 3, del d.m. 31 gennaio 2014 non potrebbe fondare autonomamente la rideterminazione. Le spese del doppio grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 42 d.lgs. 28/2011

    Il definitivo riconoscimento degli incentivi è subordinato alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza. La verifica è effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, nonché con controlli a campione sugli impianti.

    La disposizione fonda un potere di accertamento della spettanza degli incentivi, di natura doverosa e esercitabile per tutta la durata del rapporto incentivante; la sua applicazione non costituisce esercizio di autotutela.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    I presupposti dell’annullamento d’ufficio, compreso il termine ragionevole, non si applicano al provvedimento del GSE di verifica della spettanza e rideterminazione degli incentivi, non riconducibile all’autotutela.

  • art. 1-septies d.l. 105/2010, convertito in l. 129/2010

    Il riconoscimento delle tariffe incentivanti del Secondo Conto Energia è subordinato alla conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2010.

  • d.m. 19 febbraio 2007

    Entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al soggetto attuatore richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, unitamente alla documentazione finale di entrata in esercizio.

    La documentazione finale deve consentire di verificare l’effettiva entrata in esercizio e la conformità dell’impianto ai requisiti per l’incentivo.

  • art. 11 d.m. 31 gennaio 2014

    La disciplina regolamentare è stata ritenuta applicabile nell’ambito del potere di controllo e rideterminazione esercitato dal GSE.

  • Allegato 1, lett. a), d.m. 31 gennaio 2014

    Presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi.

    La mancata dimostrazione dell’installazione delle componenti essenziali entro il termine può integrare una violazione rilevante ai fini della rideterminazione della tariffa.

  • art. 2697 c.c.

    La decisione valorizza la necessità che il soggetto responsabile dimostri l’effettiva installazione delle componenti essenziali entro il termine previsto, quando tale circostanza è contestata sulla base di risultanze documentali specifiche.

Massime di principio

  • Il potere del GSE di verificare la spettanza degli incentivi pubblici e di rideterminarne l’importo, quando emergano difformità rispetto ai requisiti dichiarati, è un potere di accertamento doveroso e può essere esercitato durante l’intera durata del rapporto incentivante; esso non costituisce autotutela decisoria e non è soggetto ai presupposti dell’annullamento d’ufficio previsti dall’art. 21-nonies l. 241/1990.
  • Ai fini degli incentivi subordinati alla conclusione dei lavori entro una determinata data, i quadri elettrici qualificati dalla procedura operativa come componenti principali dell’impianto devono risultare installati ed elettricamente collegati entro il termine previsto; la loro presenza successiva non dimostra da sola l’ultimazione tempestiva dell’impianto.
  • Quando il GSE rileva, mediante sopralluogo e documentazione tecnica, che componenti essenziali recano una data incompatibile con il termine di ultimazione dei lavori, il soggetto responsabile deve fornire una prova documentale idonea dell’installazione tempestiva dei componenti originari o della loro successiva sostituzione; la mera allegazione non documentata della sostituzione non è sufficiente.
  • La rideterminazione della tariffa incentivante è legittima quando si fonda su un’istruttoria specifica e su risultanze documentali precise, non efficacemente contraddette dall’interessato, anche se il controllo è effettuato a distanza di anni dall’ammissione agli incentivi.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiInvalidità del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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