Cassazione Penale, Ordinanza n. 13957/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di riciclaggio in relazione a banconote in valuta estera ritenute di provenienza illecita. Dal testo emerge che i primi due motivi censuravano la consistenza della prova indiziaria e la tenuta della motivazione, chiedendo in sostanza una diversa valutazione delle prove dichiarative sul delitto presupposto e sulla consapevolezza dell'origine illecita del denaro. Il terzo motivo contestava invece la configurabilità del fatto tipico e dell'elemento soggettivo, nonostante la condotta descritta come movimentazione e cambio frazionato di valuta estera in euro, svolta in più tranche e in luoghi diversi per non destare sospetti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi non fossero consentiti perché miravano solo a sollecitare una diversa valutazione del compendio probatorio, a fronte di una motivazione ritenuta congrua dalla Corte territoriale circa la provenienza illecita delle banconote e la consapevolezza dell'imputato. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, perché la condotta di frammentato cambio di valuta estera integra il fatto tipico di riciclaggio ed è idonea a dissimulare l'origine del denaro, con conseguente sussistenza del dolo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648-bis c.p.
La condotta di movimentazione e frammentato cambio di denaro di provenienza illecita, idonea a dissimularne l'origine, integra il delitto di riciclaggio e consente di desumere la consapevolezza dell'origine illecita.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile censurare la sentenza impugnata limitandosi a richiedere una diversa valutazione delle prove, quando la motivazione sulla prova indiziaria sia congrua e logicamente coerente.
- Ai fini del riciclaggio, rileva anche una movimentazione frazionata di valuta estera con operazioni di cambio in euro compiute in più tranche e in luoghi diversi, se tale condotta è idonea a ostacolare la tracciabilità e a dissimulare l'origine illecita del denaro.
- L'elemento soggettivo del riciclaggio può essere desunto dalle modalità concrete della condotta, in particolare dalla frammentazione delle operazioni e dall'accorgimento di non destare sospetti.
- La contestazione che investe soltanto la ricostruzione del fatto e la tenuta della prova, senza individuare vizi giuridicamente rilevanti della motivazione, può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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