Cassazione Penale, Sentenza n. 20040/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto dal difensore e procuratore speciale di Capatina Migen avverso la sentenza del GIP di Brescia del 03/11/2022 che aveva applicato, su richiesta delle parti, una ulteriore pena di 6 mesi di reclusione riconoscendo il vincolo della continuazione con fatti già valutati nella sentenza del GUP di Milano del 16/09/2020 (due condotte di furto pluriaggravato e due episodi di ricettazione). Il motivo di censura indicato nel ricorso era generico e formulato come "violazione di legge e vizio di motivazione", senza però specificare in concreto quali fossero gli elementi di illegittimità o i punti di diritto o fatto cui la censura si riferiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103), il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta sia ammesso solo per motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorrente non ha illustrato concretamente alcuno di tali motivi, limitandosi ad un richiamo normativo generico; perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000, in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La Corte interpreta la norma nel senso che il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta è ammesso solo per motivi tassativi e specifici (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena). Un'argomentazione generica non soddisfa i requisiti di ammissibilità.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Richiamata come fonte della novellazione che ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.; la Corte fa riferimento all'ambito di applicazione delle modifiche legislative che restringono i motivi di ricorso in Cassazione per le sentenze di applicazione della pena su richiesta.
art. 616 cod. proc. pen.
La norma è stata applicata per condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, in considerazione dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta è ammesso solo per motivi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; pertanto il ricorso deve indicare con precisione quale di tali motivi si assume violato e perché.
- Un richiamo generico a "violazione di legge" o a "vizio di motivazione" senza il concreto sviluppo e la specificazione delle censure rende il ricorso inammissibile.
- Nei casi di applicazione della pena su richiesta, è fondamentale dimostrare concretamente: a) che la sentenza non rispecchia la volontà dell'imputato; b) che vi è difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) che è errata la qualificazione giuridica del fatto; oppure d) che la pena o la misura di sicurezza sono illegali. Solo uno di questi motivi, adeguatamente motivato, può fondare il ricorso.
- L'inammissibilità può comportare non solo il rigetto del ricorso ma anche la condanna al pagamento delle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; è quindi essenziale valutare la fondatezza e la precisione delle doglianze prima di proporre ricorso.
- Per evitare l'inammissibilità, il difensore deve articolare nel ricorso fatti, elementi probatori e profili giuridici concreti che colleghino le censure ai motivi tassativi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; gli argomenti meramente generici o formali non sono sufficienti.
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