Cassazione Civile, Ordinanza n. 35042/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a precetto proposta da una società debitrice avverso l’atto con cui il creditore aveva intimato il pagamento. Nel precetto il creditore aveva dichiarato la propria residenza in Calvizzano ed eletto domicilio in Napoli; il Tribunale di Salerno aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale ritenendo rilevante il fatto che i beni da aggredire fossero situati in Napoli e che il creditore avesse indicato quel foro. La società ha chiesto regolamento di competenza sostenendo che il giudice competente dovesse individuarsi nel luogo di residenza del debitore, prescindendo dal luogo di esecuzione, e che il provvedimento impugnato avesse trascurato tale criterio. Il resistente ha replicato chiedendo il rigetto, e il Procuratore Generale ha concluso nello stesso senso.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza, confermando la decisione del Tribunale di Salerno e dichiarando la competenza territoriale del Tribunale di Napoli. Ha ritenuto conforme a giurisprudenza consolidata il principio secondo cui, quando nel precetto il creditore dichiara la propria residenza o elegge domicilio in un determinato Comune, tale Comune coincide con quello del giudice dell’esecuzione e radica la competenza sull’opposizione a precetto proposta prima dell’inizio dell’esecuzione. Ha inoltre osservato che l’eventuale contestazione di tale coincidenza può essere sollevata solo dall’opponente per invocare il giudice del luogo di notifica del precetto; nel caso concreto, la società opponente non aveva mai contestato la dichiarazione di residenza/domicilio del creditore. Il processo dovrà quindi essere riassunto dinanzi al Tribunale di Napoli; la ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore del resistente, e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 480, comma 3, c.p.c.
La dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio del creditore nel precetto rileva ai fini dell’individuazione del giudice dell’esecuzione e quindi della competenza territoriale sull’opposizione al precetto proposta prima dell’esecuzione.
artt. 26 e 27 c.p.c.
Sono richiamati come criteri di collegamento per la competenza territoriale nell’ambito dell’esecuzione forzata e dell’opposizione al precetto.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che abbia reso la relativa dichiarazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell’impugnazione, ricorrono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro rispetto al quale viene calcolato l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a precetto proposto prima dell’instaurazione dell’esecuzione, la competenza territoriale si coordina con il luogo risultante dalla dichiarazione di residenza o elezione di domicilio del creditore indicata nel precetto, che si collega al giudice dell’esecuzione.
- L’eventuale inattendibilità o non coincidenza di tale indicazione può essere fatta valere dall’opponente per sostenere la competenza del giudice del luogo di notifica del precetto, ma non dal creditore che abbia formulato la dichiarazione o elezione nel proprio atto.
- Se la parte opponente non contesta la dichiarazione di residenza o di domicilio contenuta nel precetto, non può pretendere che la competenza venga radicata in base a un diverso criterio di collegamento non dedotto tempestivamente.
- Nel regolamento di competenza in materia esecutiva, la Corte valorizza la stabilità dell’orientamento consolidato e conferma la competenza del giudice territorialmente individuato secondo i criteri desumibili dall’atto di precetto.
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