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Sentenza

Sentenza n. 666/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del decreto emesso in data 16.11.2022, notificato in data 23.11.2022 con cui la Prefettura di Milano ha dichiarato il rigetto dell’istanza n. Prot. K10/1074630 presentata dal ricorrente in data 08.07.2022 per il conferimento della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 co. 1 lett. f) L. n. 91/1992, nonché di ogni provvedimento ad esso connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202302467

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza, motivato dalla produzione di certificazioni estere con legalizzazioni contraffatte

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di cittadinanza deducendo, in primo luogo, il difetto di motivazione, poiché la Prefettura non avrebbe chiarito la natura della contraffazione riscontrata. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per carenza di istruttoria, sostenendo di aver appreso soltanto con la comunicazione dei motivi ostativi della contestata falsità e di non aver potuto, nel termine di dieci giorni assegnato ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, ottenere nuovi certificati regolarmente legalizzati, attività che avrebbe richiesto tempi più lunghi. Ha invocato la propria buona fede e l'affidamento nell'operato di un intermediario in Sri Lanka, affermando di non aver concorso alla falsificazione. Ha inoltre sostenuto che sarebbe stata contestata soltanto l'autenticità del timbro apposto in calce alla legalizzazione consolare e che, nelle more del giudizio, avrebbe comunque prodotto nuovi certificati legalizzati. La domanda era stata inizialmente proposta davanti al TAR Lazio, che aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, con successiva riassunzione davanti al TAR Lombardia.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. La documentazione prodotta nelle more del giudizio è stata ritenuta irrilevante ai fini del controllo di legittimità del provvedimento, perché successiva alla sua adozione e mai esaminata dall'Amministrazione nel procedimento. Il motivo relativo al difetto di motivazione è stato respinto, poiché il decreto richiamava la comunicazione dell'Ambasciata d'Italia a Colombo, secondo cui le legalizzazioni dei certificati esteri erano contraffatte; dagli atti risultava inoltre che l'Ambasciata non aveva mai ricevuto la richiesta di legalizzazione e che l'atto era falso quanto a timbri, sigilli, firma del funzionario e marche consolari. La motivazione è stata quindi ritenuta precisa e circostanziata. Il Collegio ha affermato che, ai sensi dell'art. 2 d.P.R. 362/1994, la Prefettura svolge l'istruttoria preliminare sulla regolarità e completezza della domanda e della documentazione. La produzione di documentazione falsa rende vincolato il rigetto dell'istanza, senza che rilevi la distinzione tra falsità del contenuto e falsità della legalizzazione. È stata ritenuta non decisiva anche la censura relativa al termine di dieci giorni, poiché il carattere vincolato del provvedimento rende superflua l'instaurazione del contraddittorio procedimentale, che nel caso concreto era comunque stata attivata, e l'impossibilità di ottenere documenti regolari nel termine non era imputabile all'Amministrazione. È stata infine esclusa la rilevanza della buona fede soggettiva invocata dal ricorrente: nei rapporti con l'Amministrazione rileva la buona fede oggettiva, incompatibile con l'inosservanza delle regole di comune diligenza, tra cui la verifica della provenienza e autenticità dei documenti utilizzati. Richiamato anche l'art. 75 d.P.R. 445/2000, il TAR ha confermato il rigetto. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9 comma 1 lett. f) l. 91/1992

    Costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana per motivi di residenza.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Disciplina la comunicazione dei motivi ostativi, che nel caso concreto è stata inviata al richiedente con assegnazione di dieci giorni per osservazioni o nuova documentazione; il giudice ha ritenuto comunque superfluo il contraddittorio in ragione del carattere vincolato del rigetto.

  • art. 2 d.P.R. 362/1994

    Attribuisce al Prefetto territorialmente competente la preliminare istruttoria sulla regolarità e completezza della domanda di cittadinanza e della relativa documentazione, con facoltà di dichiarare l'inammissibilità per irregolarità o incompletezza mediante provvedimento motivato.

  • art. 75 d.P.R. 445/2000

    Prevede, secondo il richiamo operato dal giudice, la decadenza dai benefici in caso di non veridicità della dichiarazione; il principio è stato utilizzato per confermare la rilevanza della falsità documentale.

Massime di principio

  • La produzione, nell'ambito di una domanda di cittadinanza, di certificazioni estere recanti legalizzazioni contraffatte giustifica il rigetto dell'istanza come conseguenza vincolata, senza necessità di distinguere tra falsità del contenuto del certificato e falsità della legalizzazione.
  • Il provvedimento di rigetto per documentazione falsa è adeguatamente motivato quando richiama risultanze dell'autorità consolare competente che individuano in modo preciso la contraffazione dei timbri, dei sigilli, della firma del funzionario o delle marche consolari.
  • La documentazione formata o regolarizzata successivamente all'adozione del provvedimento impugnato non può essere utilizzata per dimostrarne l'illegittimità, se non è stata esaminata dall'Amministrazione nel procedimento concluso con quel provvedimento.
  • Quando il rigetto della domanda costituisce conseguenza vincolata della produzione di documentazione falsa, l'omessa o insufficiente interlocuzione procedimentale non incide sull'esito, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di attivare comunque il contraddittorio.
  • La buona fede soggettiva del richiedente non neutralizza gli effetti amministrativi della falsità documentale se egli non dimostra di aver osservato la comune diligenza nella verifica della provenienza e autenticità dei documenti prodotti.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiBuona fede e correttezza della PADifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidanti

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