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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8382/2022 del 11/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 20/05/2021 con cui il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione (art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p.) rispetto a numerosi reati di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (art. 9 legge 27/12/1956, n. 1423) e alle relative violazioni previste dall'art. 75 comma 2 d.lgs. 6/9/2011, n. 159. Il rigetto si fondava sul richiamo a giurisprudenza che esclude l'estensione della continuazione alle misure di prevenzione personali, ritenendo inconciliabile il giudizio sulla pericolosità sociale con la valutazione dell'unitarietà del disegno criminoso.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che l'ordinanza impugnata avesse motivazione apparente ed avesse erroneamente traslato un principio relativo all'unificazione delle misure di prevenzione (che esclude l'applicazione della continuazione) al tema diverso dell'unificazione dei reati di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Per questo motivo la sentenza ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione per un nuovo esame dell'istanza di continuazione, conformemente ai principi richiamati dalla Corte costituzionale (sent. n. 183/2013).

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina della continuazione tra delitti: la Corte sottolinea che l'applicabilità della continuazione richiede valutazione dell'unitarietà progettuale degli illeciti e non può essere esclusa a priori traslando principi relativi ad altri istituti.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per l'istanza in sede esecutiva volta al riconoscimento della continuazione; la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata perché il giudice dell'esecuzione ha errato nella motivazione applicativa.

  • art. 9 legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Norma che disciplina gli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale; gli addebiti contestati consistono in violazioni di tali obblighi.

  • art. 75 comma 2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma che sanziona le violazioni degli obblighi inerenti a misure di prevenzione (ricondotte al codice delle misure di prevenzione); i reati contestati successivamente sono stati inquadrati in base a questa disposizione.

  • Sentenza Corte di legittimità, Sez.1, n. 5688 del 10/06/2014 (Ioppolo)

    Pronuncia citata dal giudice di primo grado che esclude l'estensione della disciplina della continuazione alle misure di prevenzione personali; la Corte di cassazione ha ritenuto che tale principio non fosse pertinente al tema dell'unificazione dei reati di inosservanza degli obblighi.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 03/07/2013

    Richiamata in ordine al principio secondo cui, in caso di annullamento dell'ordinanza in materia di continuazione in sede esecutiva, il rinvio deve avvenire a diverso giudice (diversa composizione).

Massime di principio

  • Distinguere nettamente tra unificazione/applicazione delle misure di prevenzione e applicazione della continuazione tra reati: principi che valgono per le misure di prevenzione non sono automaticamente trasferibili ai reati connessi alla loro violazione.
  • Per riconoscere la continuazione (art. 81 c.p.) occorre valutare la sussistenza di un progetto criminoso unitario o l'unità di disegno criminoso tra le singole condotte; non è sufficiente la mera reiterazione di violazioni che segnalano pericolosità sociale.
  • Le valutazioni del giudice di cognizione (che in alcuni casi hanno riconosciuto la continuazione) sono rilevanti ma non vincolano automaticamente il giudice dell'esecuzione: quest'ultimo deve compiere una propria motivazione sulla sussistenza del vincolo di continuazione in sede esecutiva.
  • Se il giudice dell'esecuzione motiva in modo erroneo o applica principi non pertinenti, la decisione è annullabile in Cassazione e il procedimento viene rimesso per nuovo esame a diversa composizione del tribunale.
  • Nelle richieste di riconoscimento parziale della continuazione (divisione dei reati in gruppi), il giudice deve esaminare la connessione temporale, teleologica e la preordinazione delle condotte per ciascun gruppo, motivando in concreto le ragioni di accoglimento o rigetto.

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