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Sentenza

Sentenza n. 5772/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 10 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202512575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 10 ottobre 2025 volta al rilascio di un visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull’istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio e per ottenere la fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica competente. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a pronunciarsi entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’Am ambasciata d’Italia ad Islamabad aveva fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 20 dicembre 2025. Tale attività ha integrato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, secondo il combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in considerazione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    per la dichiarazione di illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo di provvedere

    Il ricorso avverso il silenzio è esperibile per ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere; la sopravvenuta attivazione del procedimento può determinare la cessazione della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    integra pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio

    Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un’attività idonea a soddisfare integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    con richiesta di nomina di un Commissario ad acta

    La nomina del commissario ad acta è richiesta come misura conseguente all’eventuale mancato adempimento dell’obbligo di provvedere, ma non è necessaria quando l’amministrazione abbia già attivato il procedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per formalizzare una domanda amministrativa può integrare pieno soddisfacimento della pretesa quando la domanda giudiziale era diretta proprio all’attivazione del relativo procedimento; in tal caso deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo rende non più attuale la domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere e quella di nomina del commissario ad acta, quando l’attività posta in essere dall’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, la compensazione delle spese può essere giustificata dalla breve durata dell’inerzia antecedente al ricorso e dal comportamento dell’amministrazione, che abbia provveduto in tempi ragionevoli anche in presenza di un elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti specialiEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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