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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34346/2025 del 21/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

i ricorrenti avevano censurato, tra l'altro, la mancata sussistenza del fatto e la propria responsabilità, contestando la qualificazione giuridica posta in sede di appello. Denunciavano altresì la violazione del divieto di reformatio in peius nella misura in cui la riqualificazione da tentata rapina aggravata a rapina aggravata consumata avrebbe impedito la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Contestavano inoltre una presunta violazione del principio del giusto processo (art. 6 CEDU e art. 111 Cost.) per la nuova qualificazione giuridica operata in appello e la esclusione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto

La decisione

la Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che, avendo i ricorrenti impugnato la sussistenza del fatto e la responsabilità, l'appello aveva attribuito al giudice di merito i medesimi poteri del primo grado ai sensi dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., comprensivi della qualificazione giuridica del fatto, nei limiti del divieto di reformatio in peius. Ha precisato che il divieto di reformatio in peius tutela soltanto il trattamento sanzionatorio in senso stretto (specie e quantità della pena) e non è violato dall'eventuale impedimento al beneficio della sospensione dell'esecuzione derivante da una diversa fattispecie di reato accertata in appello. Ha altresì escluso la violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 111 Cost., rilevando che l'imputato ha avuto la possibilità di contestare la nuova qualificazione (anche in sede di cassazione). Quanto all'esclusione della lieve entità, la Corte ha ritenuto motivata la decisione della Corte d'appello che ha valorizzato la particolare gravità della condotta, il tradimento del vincolo fiduciario e la non occasionalità dell'azione. I ricorsi sono dunque stati rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 597 cod. proc. pen.

    l'appello che contesta la sussistenza del fatto e la responsabilità attribuisce al giudice di merito i poteri del primo grado anche in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, nei limiti del divieto di reformatio in peius

  • art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

    la diversa qualifica del reato risultante dalla sentenza di appello può incidere sull'idoneità a beneficiare della sospensione dell'ordine di esecuzione, ma ciò non configura di per sé una violazione del divieto di reformatio in peius, che riguarda solo la pena in senso stretto

  • art. 6 CEDU

    la riqualificazione giuridica operata in appello non viola il diritto al giusto processo purchè l'imputato abbia avuto concreta possibilità di contestare la nuova qualificazione; non è percí violato il contraddittorio

  • art. 111 Cost.

    analogamente al dato CEDU, il principio costituzionale del giusto processo non risulta violato se l'imputato ha potuto esercitare il diritto di difesa rispetto alla nuova qualificazione

Massime di principio

  • Se l'imputato impugna la sussistenza del fatto e la propria responsabilità (art. 597, comma 3 c.p.p.), il giudice d'appello può rivedere anche la qualificazione giuridica del fatto, nei limiti del divieto di reformatio in peius
  • Il divieto di reformatio in peius tutela tipicamente la specie e la quantità della pena; non si estende automaticamente a effetti collaterali derivanti da una differente imputazione (es. l'impossibilità di ottenere la sospensione dell'ordine di esecuzione ex art. 656, comma 5 c.p.p.)
  • La riqualificazione di reato in sede di appello non costituisce di per sé violazione del diritto al giusto processo se l'imputato ha effettiva possibilità di conoscenza e contestazione della nuova qualificazione (anche in sede di legittimità)
  • L'esclusione della circostanza attenuante della lieve entità può essere giustificata dalla particolare gravità della condotta, dalla violazione di un rapporto di fiducia e dalla non occasionalità dell'azione

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