Cassazione Penale, Sentenza n. 34802/2023 del 09/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava in Cassazione il decreto della Corte d'Appello che aveva rigettato l'appello avverso il decreto del Tribunale di Venezia, il quale aveva respinto la richiesta di controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011 promossa da Mitos Group s.r.l., destinataria di informazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Verona. La difesa sosteneva che la Corte aveva valorizzato solo i vincoli parentali e il rapporto di coniugio di Marco Luccisano con esponenti mafiosi, senza considerare che l'operazione "Taurus" non aveva coinvolto né Luccisano né la moglie, che l'azienda era una realtà operativa stabile (circa 54 dipendenti), con bilanci regolari, capitale coerente, assenza di operazioni anomale e nessun rapporto commerciale riconducibile ai legami familiari; inoltre si eccepiva l'inesistenza di una sentenza a carico di Luccisano e si qualificava come episodio isolato l'acquisto di due rimorchi dalla Real Service Noleggi s.r.l.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi dedotti attengano al merito della valutazione di fatto (sindacato non ammissibile in Cassazione salvo vizio di legge) e che il decreto impugnato fosse corredato di motivazione adeguata e coerente: la Corte di appello aveva motivatamente evidenziato i vincoli familiari di Marco Luccisano con esponenti di associazioni mafiose, la sostanziale disponibilità familiare della Mitos Group, e fatti di violenze/minacce connessi all'attività imprenditoriale, concludendo per un pericolo strutturale di ingerenza criminale nella società. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., a versare alla Cassa delle ammende Euro 3.000,00.
Norme richiamate
d.lgs. 16 settembre 2011, n. 159 - art. 34-bis, comma 6
Disciplina il controllo giudiziario volontario per imprese destinatarie di informazione interdittiva antimafia; richiede al tribunale la verifica del carattere occasionale dell'agevolazione mafiosa e della concreta possibilità che l'impresa si riallinei al circuito economico sano
d.lgs. 16 settembre 2011, n. 159 - art. 84, comma 4
Prevede l'adozione dell'informazione interdittiva antimafia da parte della Prefettura quale misura cautelare per l'ordine pubblico economico, fondamento amministrativo del provvedimento giudiziario
d.lgs. 16 settembre 2011, n. 159 - art. 91
Norme correlate alle misure di prevenzione e agli effetti delle informazioni interdittive, parte del quadro legislativo di prevenzione antimafia utilizzato dall'amministrazione
d.lgs. 16 settembre 2011, n. 159 - art. 10, comma 3
Richiamato come limite di deducibilità in sede di impugnazione: indica tassatività delle questioni deducibili dinanzi al giudice in relazione all'informazione interdittiva
d.lgs. 16 settembre 2011, n. 159 - art. 27
Richiamato come parte del complesso normativo che regola le impugnazioni e i limiti di deducibilità contro i provvedimenti amministrativi in materia antimafia
codice di procedura penale - art. 606, lett. e)
Nella pronuncia è richiamato il principio secondo cui in Cassazione non è consentito un sindacato esteso sulla motivazione di merito (illogicità manifesta) se non quando si tratti di motivazione inesistente o meramente apparente
codice di procedura penale - art. 616
Consente di condannare la parte privata che propone il ricorso in Cassazione al pagamento delle spese connesse e alla comminazione di ammenda alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità e profili di colpa
Massime di principio
- Il giudice delle misure di prevenzione, nel valutare richieste di controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, deve tenere conto dell'accertamento amministrativo (informazione interdittiva) ma compiere una valutazione autonoma, concreta e prospettica sulla "occasionale" agevolazione mafiosa e sulla concreta possibilità dell'azienda di riallinearsi al mercato sano.
- L'assenza di una sentenza di condanna a carico di soggetti collegati non esclude di per sé l'esistenza di un pericolo di infiltrazione; il giudice può basarsi su elementi fattuali e relazionali (disponibilità effettiva dell'impresa, vincoli familiari e condotte minacciose) per ritenere il pericolo strutturale.
- In Cassazione il sindacato è limitato a questioni di diritto e vizi di motivazione radicale (motivazione inesistente o meramente apparente); le critiche meramente di merito o di valutazione degli elementi di fatto sono inammissibili.
- La prova della capacità dell'impresa di affrancarsi dalle relazioni criminali grava sulla ricorrente che chiede il controllo giudiziario: occorre dimostrare concrete prospettive di riallineamento e l'eccezionalità delle connessioni contestate.
- L'impugnazione infondata o meramente di merito può comportare non solo il rigetto del ricorso ma anche condanne alle spese e ammende per la parte che propone il gravame.
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