Sentenza n. 914/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza della Corte dei Conti n. 580/2022, resa in data 11.07.2022, n. r.g. 71141/2018, notificata all’Amministrazione in data 08.10.2022, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte dei Conti n. 4580/2022, relativa al pagamento dei ratei di pensione di reversibilità, interessi legali e rivalutazione monetaria
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che l'INPS non aveva dato esecuzione alla sentenza della Corte dei Conti, notificata all'Amministrazione l'8 ottobre 2022 e passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto ai ratei di pensione di reversibilità maturati dalla domanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. L'INPS ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti e, nel merito, ha sostenuto di essersi già conformato al titolo esecutivo. Nel corso del giudizio ha depositato documentazione comprovante l'integrale pagamento delle somme dovute, inclusi gli interessi, effettuato dopo la notifica del ricorso introduttivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa del ricorrente era stata integralmente soddisfatta dall'INPS nel corso del giudizio. Il pagamento successivo alla proposizione del ricorso ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione sull'ottemperanza. L'adempimento tardivo ha tuttavia comportato la condanna dell'INPS alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'Amministrazione aveva adempiuto al dictum giudiziale solo dopo l'instaurazione del giudizio. Il testo non riferisce una specifica decisione sull'eccezione di difetto di giurisdizione, essendo il giudizio definito per cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- L'integrale esecuzione del titolo giudiziale da parte dell'amministrazione nelle more del giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse alla decisione sulla domanda di esecuzione.
- Quando l'amministrazione adempie al titolo giudiziale soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione della soccombenza virtuale, anche se la domanda principale è divenuta improcedibile per l'intervenuto soddisfacimento.
Come è indicizzato
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