Sentenza n. 141/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 195 del 21/05/2024, concernente assegnazione carta docenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 195 del 21 maggio 2024, relativa al pagamento del bonus carta del docente per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza civile che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione a corrisponderle il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro per l'anno scolastico 2023/2024, oltre alle spese legali. Ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 e documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, senza tuttavia ricevere il bonus né tutte le somme spettanti. Ha chiesto l'assegnazione di un termine di sessanta giorni al Ministero per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto. La difesa amministrativa, già prospettata in giudizi analoghi, sosteneva che la docente avrebbe dovuto presentare una nuova richiesta tramite la procedura telematica indicata in avvisi pubblicati sul sito ministeriale e su quello dell'USR Umbria, in applicazione dei doveri di collaborazione, buona fede e correttezza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso rilevando che dagli atti non risultava il pagamento integrale delle somme dovute in forza della sentenza civile passata in giudicato. Ha escluso che la ricorrente fosse tenuta a rinnovare la richiesta tramite la procedura amministrativa telematica o ad attendere ulteriormente, senza certezza sui tempi, la presa in carico della propria posizione. Secondo il Collegio, nessuna norma impone tali adempimenti come condizione per ottenere l'esecuzione del credito riconosciuto dal giudicato, né consente di sospendere o ritardare l'esecuzione giudiziale; l'attesa richiesta al creditore eccederebbe i limiti dei doveri di correttezza e buona fede. Ha quindi assegnato al Ministero sessanta giorni per pagare tutte le somme dovute e ha nominato sin d'ora, per l'eventuale successiva inerzia, il Prefetto di Perugia o un funzionario delegato quale commissario ad acta, con il compito di rilasciare la carta docente, accreditarvi le somme e adottare ogni necessario atto amministrativo e contabile. Al commissario spetterà, se chiamato ad operare, un compenso di 500 euro a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato a pagare 500 euro, oltre oneri e accessori di legge, per le spese del giudizio. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha ordinato al Ministero l'esecuzione del giudicato e ha previsto, in caso di inerzia, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.
art. 112 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato.
art. 1, comma 121, legge 107/2015
Prevede il beneficio economico della carta del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente; il beneficio, già riconosciuto dalla sentenza civile, deve essere concretamente attribuito dal Ministero.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla legge 30/1997
Prevede il termine che la ricorrente ha dichiarato di avere atteso prima di agire esecutivamente nei confronti dell'amministrazione.
d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022
È richiamato ai fini della liquidazione delle spese processuali secondo i minimi tariffari, avuto riguardo alla semplicità e serialità della controversia.
Massime di principio
- Quando una sentenza civile passata in giudicato condanna un'amministrazione al riconoscimento o al pagamento di una prestazione, l'amministrazione deve darvi completa esecuzione e non può subordinare l'adempimento alla presentazione di una nuova domanda amministrativa, salvo che tale condizione trovi uno specifico fondamento normativo.
- I doveri di collaborazione, correttezza e buona fede gravanti sul creditore non consentono all'amministrazione di esigere che egli attenda indefinitamente, senza tempi certi, l'esito di una procedura amministrativa interna prima di promuovere il giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando dagli atti non risulta l'integrale esecuzione del giudicato, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
- Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere incaricato di adottare, in sostituzione dell'amministrazione inadempiente, tutti gli atti amministrativi e contabili necessari a dare piena esecuzione alla condanna giudiziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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