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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34641/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussori)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria stipulato per l’acquisto di un capannone industriale, garantito da fideiussione prestata da due soggetti. A seguito dell’inadempimento della società utilizzatrice del bene e della successiva azione della creditrice, quest’ultima ha agito in revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. contro atti dispositivi patrimoniali compiuti tra i coniugi in esecuzione di verbali di separazione personale, ritenuti pregiudizievoli per le ragioni creditorie e asseritamente posti in essere in una separazione solo fittizia. Il tribunale ha accolto la domanda e la corte d’appello ha rigettato gli appelli. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo del ricorso principale e il primo del ricorso incidentale, violazione degli artt. 1264 c.c., 2907 c.c., 2697 c.c., della l. n. 130/1999, artt. 1 e 4, dell’art. 58 t.u.b. e dell’art. 24 Cost., sostenendo che le società intervenute come cessionarie non avessero provato la propria legittimazione attiva: la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione in blocco non sarebbe sufficiente a dimostrare sia l’esistenza del contratto di cessione, sia l’inclusione del credito controverso tra quelli trasferiti. Ulteriori motivi, poi assorbiti, denunciavano anche vizi di motivazione e violazione dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 2697 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, ritenendo fondate le censure sulla prova della legittimazione del cessionario in caso di cessione in blocco ex art. 58 t.u.b. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando il principio secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non ha efficacia costitutiva e non basta, da sola, quando vi sia contestazione specifica, a dimostrare l’inclusione del singolo credito nella cessione. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1264 c.c.

    La pubblicazione o comunicazione della cessione opera come adempimento pubblicitario, ma non integra di per sé la prova del trasferimento del credito né ha efficacia costitutiva.

  • art. 2907 c.c.

    È richiamato nel quadro delle censure dei ricorrenti, senza che la Corte ne sviluppi un autonomo principio applicativo nel caso concreto.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che agisce come cessionaria deve assolvere l’onere di provare, se contestato, sia il contratto di cessione sia l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco.

  • L. 30 aprile 1999, n. 130, artt. 1 e 4

    Richiamata dai ricorrenti nel contesto della disciplina della cartolarizzazione; la decisione si concentra però sulla speciale disciplina probatoria della cessione in blocco e sulla sua pubblicità.

  • art. 58 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385

    La norma consente la cessione in blocco di rapporti individuabili per categorie e sostituisce la notificazione individuale con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; tuttavia, in caso di contestazione specifica, il cessionario deve provare l’avvenuta conclusione del contratto di cessione e la riconducibilità del credito controverso al blocco ceduto.

  • art. 24 Cost.

    È invocato dalle parti ricorrenti a sostegno del diritto di difesa e della necessità di prova della legittimazione attiva del cessionario.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato nel descrivere l’intervento in giudizio della cessionaria quale successore a titolo particolare.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Costituiva oggetto di un motivo assorbito relativo alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in un motivo assorbito, in relazione all’obbligo di motivazione della decisione.

  • art. 360 c.p.c.

    È la norma processuale utilizzata per incardinare i motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 2901 c.c.

    La domanda originaria era di revocatoria ordinaria degli atti di disposizione patrimoniale compiuti dai debitori; la questione non viene definita nel merito dalla Cassazione, essendo la decisione cassata per vizio relativo alla legittimazione della cessionaria.

Massime di principio

  • Nelle cessioni in blocco di crediti bancari ai sensi dell’art. 58 t.u.b. la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale è un adempimento pubblicitario e non ha efficacia costitutiva del trasferimento.
  • Se il debitore contesta specificamente la legittimazione del cessionario, quest’ultimo deve provare l’esistenza del contratto di cessione e l’inclusione del singolo credito controverso nel perimetro dei crediti ceduti.
  • L’avviso di cessione può costituire prova sufficiente dell’inclusione del credito solo quando le caratteristiche dei crediti ceduti siano descritte in modo tale da consentire, con certezza o mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, la riconducibilità del credito litigioso al blocco trasferito.
  • La distinzione probatoria è tra esistenza dell’operazione di cessione e individuazione del credito specifico: la prima può anche non essere contestata, ma la seconda deve risultare verificata in modo puntuale quando sia contestata l’appartenenza del credito al blocco ceduto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCessione del creditoInadempimentoTransazione
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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