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Sentenza

Sentenza n. 2657/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore (NA) - Dott. Aniello Di Noia - n. 2040/2019 resa nel giudizio n. 11749/2017 r.g., pubblicata il 06.06.2019.

Giustizia amministrativa202504956

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore n. 2040/2019, recante condanna del Comune al pagamento di € 4.128,00 oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Giudice di Pace, passata in giudicato, che aveva condannato il Comune al pagamento di € 4.128,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Ha chiesto, inoltre, il riconoscimento delle spese successive al titolo, quantificate in € 38,44, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora. Il Comune non si è costituito. Il TAR ha rilevato che era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione e che il Comune non aveva dimostrato l’avvenuto adempimento. Quanto alle spese successive, il Collegio ha distinto tra quelle funzionali alla pubblicazione, all’esame e alla notificazione del titolo e agli atti accessori, riconoscibili nell’ambito dell’ottemperanza, e quelle relative al precetto o a procedure esecutive civili non satisfattive, non riconoscibili perché derivanti dalla scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall’ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Comune di dare esecuzione alla sentenza del Giudice di Pace entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante pagamento di € 4.128,00 oltre agli interessi legali dalla data della domanda, individuata nel 2 novembre 2017, fino all’effettivo soddisfo. Ha riconosciuto, nell’ambito delle spese del giudizio di ottemperanza, le spese successive al titolo giudiziale soltanto in quanto funzionali all’introduzione del giudizio, escludendo quelle di precetto e quelle relative a procedure esecutive diverse dall’ottemperanza. Ha accolto la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendola in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, cumulativamente rispetto agli interessi legali dovuti a titolo compensativo. L’astreinte decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e opera fino all’effettivo pagamento, comunque non oltre la scadenza del termine assegnato al Comune per adempiere; dopo tale scadenza la parte deve attivarsi per l’insediamento del commissario. È stato nominato sin d’ora il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, quale commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, con termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’ulteriore inerzia. Il compenso del commissario è stato posto a carico del Comune e determinato in € 1.000,00. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice, in caso di accoglimento, di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo

    Consente di stabilire, su richiesta della parte, una penalità di mora per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato. Nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme, la penalità può essere determinata in misura pari agli interessi legali.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. 208/2015

    Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.

    Fissa la decorrenza dell’astreinte dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e stabilisce che non è manifestamente iniqua quando è pari agli interessi legali.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale costituisce, nel caso concreto, presupposto per l’esperibilità dell’azione di ottemperanza contro l’amministrazione debitrice.

  • artt. 474 ss. c.p.c.

    Riguardano il procedimento di esecuzione forzata civile; le relative spese, in particolare quelle di precetto, non sono riconoscibili nel giudizio di ottemperanza se derivano dalla libera scelta del creditore di utilizzare tale diverso strumento.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di una somma di denaro, quando sia decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 e l’amministrazione non dimostri l’avvenuto adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, il giudice può riconoscere, oltre al capitale e agli interessi previsti dal titolo, le spese successive funzionali alla pubblicazione, all’esame, alla notificazione del provvedimento e agli atti necessari per introdurre l’ottemperanza; non sono invece riconoscibili le spese di precetto o quelle di procedure esecutive civili non satisfattive, perché conseguono alla scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall’ottemperanza.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche alle condanne dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro, poiché ha funzione sanzionatoria e coercitiva dell’adempimento, non risarcitoria.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme, la penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e, se determinata in misura pari agli interessi legali, non è manifestamente iniqua; essa può cumularsi con gli interessi legali dovuti in base al titolo giudiziale.
  • La penalità di mora opera fino all’effettivo soddisfacimento del credito e, comunque, non oltre la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere; decorso inutilmente tale termine, il creditore deve attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta nominato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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