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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43550/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Macerata che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo per euro 237.000 disposto per un ipotizzato reato di malversazione ai danni dello Stato (art. 316-bis cod. pen.). Laccusa si basava su un bonifico del 3 luglio 2020, effettuato da EGG s.r.l. al proprio rappresentante (Baffetti) dal conto aziendale terminante in 826, per euro 237.200, e sul rilievo che in seguito (settembre 2020) la societa aveva ottenuto finanziamenti garantiti dallo Stato accreditati su un diverso conto (terminante in 836). Secondo laccusa la somma non sarebbe stata destinata alle finalità del finanziamento pubblico. La difesa ha dimostrato che il bonifico del luglio 2020 proveniva da un conto operativo aziendale non collegato allaccredito del finanziamento pubblico, che le somme sul conto 826 erano annotate come crediti verso i soci e che il finanziamento statale era stato accreditato solo successivamente sul conto 836; ha inoltre evidenziato errori di riconoscimento tra due conti con numerazioni simili e la mancanza di delibere societarie investite dalla motivazione del riesame.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio lordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo emesso il 4 maggio 2023 dal GIP del Tribunale di Macerata, disponendo la restituzione della somma sequestrata a cura del Procuratore della Repubblica. La motivazione principale è la mancanza del fumus delicti e il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, con particolare riferimento alla scansione cronologica (il bonifico contestato antecedeva l erogazione del finanziamento pubblico) e allassenza di collegamento probatorio tra i fondi pubblici e la somma trasferita. Il sequestro è stato ritenuto illegittimo eccessivamente esplorativo e non funzionale alla finalità cautelare prevista dallart. 321 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 316-bis cod. pen.

    Norma sulla malversazione ai danni dello Stato; la Corte riconosce che, in astratto, l omessa destinazione di fondi pubblici ad uso privato può integrare il reato, ma richiede un collegamento temporale e materiale tra i fondi pubblici erogati e la loro distrazione; qui tale collegamento cronologico e probatorio è risultato mancante.

  • art. 13 d.l. 8 aprile 2020, n. 23

    Disposizione normativa che ha previsto i finanziamenti garantiti per le imprese (misure per emergenza Covid-19); la Corte rileva che tali somme, pur non vincolate a opere pubbliche, sono finalizzate al sostegno economico e non possono essere impiegate per scopi privatistici, ma va provato il nesso tra erogazione e distrazione.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Regola i presupposti e la finalità del sequestro preventivo: impedire che la disponibilità della cosa pertinente al reato aggravi o prolunghi le conseguenze del reato o faciliti altri reati. La Corte ha ritenuto che il sequestro, nel caso concreto, non soddisfacesse questi presupposti e assumesse natura esplorativa per difetto di fumus delicti e di motivazione.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. dalla L. 18 dicembre 2020)

    Norma procedurale richiamata per la trattazione scritta del procedimento; qui citata per le modalita del deposito delle conclusioni scritte e per lassenza di discussione orale.

Massime di principio

  • Per configurare la malversazione (art. 316-bis) è necessario dimostrare il nesso concreto e temporale tra i fondi pubblici erogati e la loro distrazione verso scopi privati; operazioni anteriori allaccredito pubblico richiedono accertamenti che provino il collegamento e lintento distrattivo.
  • Il sequestro preventivo richiede un fumus delicti concreto e una motivazione puntuale che leghi gli elementi di fatto allipotesi delittuosa; assunzioni prospettiche o mere congetture cronologiche non giustificano misure cautelari reali.
  • La distinzione tra conti correnti e la corretta identificazione del conto che ha ricevuto il finanziamento pubblico sono elementi determinanti: difformità numeriche, causali e annotazioni contabili (es. classificazione come crediti verso soci) possono smentire lobiezione di distrazione di fondi pubblici.
  • La presenza di movimenti temporaneamente coincidenti (transiti tra conti) non prova di per sé lesclusiva destinazione di fondi pubblici ad usi diversi se le somme sono poi ripristinate e manca prova delluso definitivo e non autorizzato.
  • In situazioni simili la difesa dovrebbe acquisire e documentare cronologia bancaria, causali, delibere societarie, e la data di effettivo accredito di finanziamenti pubblici per contestare il nesso causale richiesto dallaccusa.

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