Cassazione Penale, Ordinanza n. 32394/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di merito aveva condannato l'imputato alla pena di euro 5.000 di ammenda, con sospensione condizionale, per una contravvenzione in materia ambientale relativa alla gestione non autorizzata di rifiuti, consistita nello smaltimento mediante interramento nell'arenile, fatto commesso nell'ambito di un appalto comunale di pulizia della spiaggia. Con il primo motivo si censurava il giudizio di colpevolezza, sostenendo in sostanza che la condotta non fosse correttamente sussumibile nella contravvenzione contestata; la Corte rileva che il motivo mira a una rivalutazione delle prove e che la ricostruzione del Tribunale era sorretta dagli accertamenti della polizia giudiziaria. Con il secondo motivo si deducevano eccessività della pena e ingiustificato diniego delle attenuanti generiche; la Corte osserva che il giudice di merito aveva motivato in modo non irragionevole valorizzando l'assenza di elementi positivi e la pericolosità della condotta, scegliendo inoltre la pena pecuniaria, più prossima al minimo che al massimo edittale, e concedendo la sospensione condizionale.
La decisione
Il ricorso, proposto avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 28 marzo 2024, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: il primo perché sollecitava una nuova valutazione del compendio probatorio, preclusa nel giudizio di legittimità, essendo la motivazione di merito adeguata e fondata sugli accertamenti di P.G.; il secondo perché la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche erano stati motivati in modo non illogico, con un trattamento sanzionatorio non connotato da particolare rigore. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 256 d.lgs. 152/2006
È la norma incriminatrice applicata alla condotta di gestione/smaltimento non autorizzato di rifiuti; la Corte la considera integrabile anche a fronte di una condotta colposa e afferma che lo smaltimento deve comunque avvenire nel rispetto della normativa vigente.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e di versare una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie quando la sentenza impugnata sia sorretta da una motivazione razionale e coerente, fondata su accertamenti di fatto pertinenti.
- La contravvenzione in materia di gestione dei rifiuti può essere integrata anche da una condotta colposa, quando l'attività di smaltimento sia comunque posta in essere in modo non conforme alla disciplina vigente.
- Ai fini del controllo di legittimità, la censura sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche è infondata se il giudice di merito ha dato conto in modo non irragionevole degli elementi considerati, specie quando il trattamento sanzionatorio sia già contenuto e mitigato dalla concessione della sospensione condizionale.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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