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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3437/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere per reati connessi a associazione per delinquere di tipo "'ndrangheta" (art. 416-bis, capo 401), traffico di stupefacenti sotto la "regia" dell'associazione (art. 74 e art. 73 d.P.R. 309/1990, capi 1, 382, 384), evasione (capo 420) e detenzione/porto illecito di arma (capo 421). Il difensore ha dedotto vizi di legge e vizio di motivazione: in particolare ha contestato la riconducibilità di Sganga alla struttura associativa (ruolo di promotore/organizzatore), l'interpretazione delle intercettazioni, l'insussistenza dell'elemento associativo e della disponibilità di risorse umane/materiali, la qualificazione come reati di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 per alcuni episodi, e la sproporzione/inefficacia della misura cautelare rispetto alle esigenze cautelari.

La decisione

Il giudice ha respinto in gran parte il ricorso: ha ritenuto fondate le esigenze cautelari e la sussistenza di gravi indizi circa il ruolo apicale di Sganga nell'associazione ex art. 416-bis, valorizzando precedenti condanne definitive, numerose dichiarazioni di collaboratori e il contenuto delle intercettazioni (anni 2022-2023) che indicano attività continuativa e rapporti con altre articolazioni. Pertanto sono stati confermati i provvedimenti cautelari e respinti i motivi relativi all'appartenenza all'associazione e all'adeguatezza della misura. Tuttavia il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo relativo ai capi 382 e 384 (delitti ex art. 73 d.P.R. 309/1990), perché la motivazione dell'ordinanza impugnata risultava apodittica o meramente assertiva in relazione alla sussunzione degli specifici episodi (intercettazioni del 17/08/2022 e 20/08/2022 e episodio del 31/10/2022): per questi capi l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto. Il ricorso è stato invece rigettato per il resto.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è stata interpretata come applicabile atteso il ruolo apicale e l'organizzazione gerarchica attribuiti a Sganga, desumibili da precedenti condanne, dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni che indicano regia, risorse e continuità dell'attività delittuosa

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Richiamata come causa aggravante per il traffico di stupefacenti commesso sotto l'egida dell'associazione; il Tribunale ha ritenuto sussistere l'articolazione associativa e la gestione a livello territoriale dello spaccio

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (comma 5 richiamato)

    La questione sulla lieve entità è stata sollevata dal difensore per alcuni episodi (capo 382 e 384), ma il giudice ha ritenuto la motivazione insufficiente per tali specifici capi, annullando l'ordinanza limitatamente a essi; la norma può comportare attenuazione della contestazione se provata la lieve entità

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Applicata per ritenere operative le presunzioni legate alle esigenze cautelari: il Tribunale ha ritenuto che la ricorrenza di precedenti condanne e la continuità di attività delittuose giustificassero la custodia cautelare

Massime di principio

  • Per la configurazione dell'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) il giudice valorizza indici complessivi: precedenti condanne, dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni che mostrino gerarchia, regia, disponibilità di risorse e continuità dell'attività delittuosa
  • Intercettazioni e dichiarazioni dei collaboratori hanno forte valore indiziario ma devono essere specificamente collegate agli episodi contestati; motivazioni apodittiche o generiche possono comportare annullamento parziale della misura
  • Per i reati di stupefacenti disciplinati dal d.P.R. 309/1990 è rilevante distinguere tra attività finalizzata alla detenzione personale e attività organizzata per lo spaccio: occorre comprovare la finalità di rivendita e l'inserimento nel sistema di traffico per sostenere aggravanti associative
  • La persistenza di condotte illecite anche durante misure cautelari precedenti o dopo condanne pregresse rafforza la valutazione del pericolo di reiterazione e può giustificare misure cautelari custodiali ai sensi delle presunzioni di legge
  • In un ricorso cautelare è strategico contestare la specificità della motivazione: non basta negare i fatti in termini generali, è necessario mostrare punti precisi di lacunosità, apoditticità o travisamento della prova rispetto ai singoli capi contestati
  • Se si mira a ottenere l'annullamento di specifici capi, è efficace isolare i singoli episodi con argomentazioni sul mancato collegamento probatorio (es. lack of evidence per finalità di spaccio, quantità, contesto) piuttosto che contestare globalmente l'impianto accusatorio

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