Cassazione Penale, Sentenza n. 3437/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere per reati connessi a associazione per delinquere di tipo "'ndrangheta" (art. 416-bis, capo 401), traffico di stupefacenti sotto la "regia" dell'associazione (art. 74 e art. 73 d.P.R. 309/1990, capi 1, 382, 384), evasione (capo 420) e detenzione/porto illecito di arma (capo 421). Il difensore ha dedotto vizi di legge e vizio di motivazione: in particolare ha contestato la riconducibilità di Sganga alla struttura associativa (ruolo di promotore/organizzatore), l'interpretazione delle intercettazioni, l'insussistenza dell'elemento associativo e della disponibilità di risorse umane/materiali, la qualificazione come reati di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 per alcuni episodi, e la sproporzione/inefficacia della misura cautelare rispetto alle esigenze cautelari.
La decisione
Il giudice ha respinto in gran parte il ricorso: ha ritenuto fondate le esigenze cautelari e la sussistenza di gravi indizi circa il ruolo apicale di Sganga nell'associazione ex art. 416-bis, valorizzando precedenti condanne definitive, numerose dichiarazioni di collaboratori e il contenuto delle intercettazioni (anni 2022-2023) che indicano attività continuativa e rapporti con altre articolazioni. Pertanto sono stati confermati i provvedimenti cautelari e respinti i motivi relativi all'appartenenza all'associazione e all'adeguatezza della misura. Tuttavia il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo relativo ai capi 382 e 384 (delitti ex art. 73 d.P.R. 309/1990), perché la motivazione dell'ordinanza impugnata risultava apodittica o meramente assertiva in relazione alla sussunzione degli specifici episodi (intercettazioni del 17/08/2022 e 20/08/2022 e episodio del 31/10/2022): per questi capi l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto. Il ricorso è stato invece rigettato per il resto.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma è stata interpretata come applicabile atteso il ruolo apicale e l'organizzazione gerarchica attribuiti a Sganga, desumibili da precedenti condanne, dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni che indicano regia, risorse e continuità dell'attività delittuosa
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Richiamata come causa aggravante per il traffico di stupefacenti commesso sotto l'egida dell'associazione; il Tribunale ha ritenuto sussistere l'articolazione associativa e la gestione a livello territoriale dello spaccio
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (comma 5 richiamato)
La questione sulla lieve entità è stata sollevata dal difensore per alcuni episodi (capo 382 e 384), ma il giudice ha ritenuto la motivazione insufficiente per tali specifici capi, annullando l'ordinanza limitatamente a essi; la norma può comportare attenuazione della contestazione se provata la lieve entità
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Applicata per ritenere operative le presunzioni legate alle esigenze cautelari: il Tribunale ha ritenuto che la ricorrenza di precedenti condanne e la continuità di attività delittuose giustificassero la custodia cautelare
Massime di principio
- Per la configurazione dell'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) il giudice valorizza indici complessivi: precedenti condanne, dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni che mostrino gerarchia, regia, disponibilità di risorse e continuità dell'attività delittuosa
- Intercettazioni e dichiarazioni dei collaboratori hanno forte valore indiziario ma devono essere specificamente collegate agli episodi contestati; motivazioni apodittiche o generiche possono comportare annullamento parziale della misura
- Per i reati di stupefacenti disciplinati dal d.P.R. 309/1990 è rilevante distinguere tra attività finalizzata alla detenzione personale e attività organizzata per lo spaccio: occorre comprovare la finalità di rivendita e l'inserimento nel sistema di traffico per sostenere aggravanti associative
- La persistenza di condotte illecite anche durante misure cautelari precedenti o dopo condanne pregresse rafforza la valutazione del pericolo di reiterazione e può giustificare misure cautelari custodiali ai sensi delle presunzioni di legge
- In un ricorso cautelare è strategico contestare la specificità della motivazione: non basta negare i fatti in termini generali, è necessario mostrare punti precisi di lacunosità, apoditticità o travisamento della prova rispetto ai singoli capi contestati
- Se si mira a ottenere l'annullamento di specifici capi, è efficace isolare i singoli episodi con argomentazioni sul mancato collegamento probatorio (es. lack of evidence per finalità di spaccio, quantità, contesto) piuttosto che contestare globalmente l'impianto accusatorio
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3354/2025 del 28/01/2025
- Sentenza penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3355/2025 del 28/01/2025
- Sentenza penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3358/2025 del 28/01/2025
- Sentenza penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3359/2025 del 28/01/2025
- Sentenza penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3360/2025 del 28/01/2025
- Sentenza penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3365/2025 del 28/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →