Ordinanza n. 233/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per l’annullamento a. Della DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1160 del 05/06/2026 avente ad oggetto: Concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative. Indizione procedure comparative e approvazione relativi atti (art. 4 Legge 118/2002). b. del bando/avviso/disciplinare pubblico denominato “AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI N. 86 CONCESSIONI DI BENI DEMANIALI MARITTIMI DEL LITORALE DI TERRACINA PER FINALITÀ TURISTICHE E RICREATIVE”, nonché i seguenti allegati: 1. Schede descrittive dei beni demaniali in affidamento; 2. Schema di concessione 3. Modello di domanda di partecipazione 4. Modello di Offerta economica 5. Norme tecniche di funzionamento del sistema di e-procurement – Terracina Tuttogare 6. Tabella valori indennizzo massimo indicato per ciascuna tipologia di concessione 7. Modello e istruzioni per la redazione del PEF, in tutte le parti cui prescrive che con l’approvazione del redigendo P.U.A. tutti i concessionari dovranno uniformarsi allo stesso a nulla valendo che il nuovo P.U.A. sia stato approvato successivamente al rilascio dell’atto concessorio emesso in loro favore. Per quanto occorrer possa: c. della delibera di G.M del Comune di Terracina N. 45 del 30/03/2026 con oggetto concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive del Comune di Terracina. Atto di indirizzo per la definizione del “bando/disciplinare di affidamento tipo” per le procedure competitive di assegnazione. d. di ogni ulteriore atto pregiudiziale, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale che ha indetto procedure comparative e approvato gli atti per l'affidamento di 86 concessioni demaniali marittime, nonché il relativo avviso pubblico, disciplinare e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale, l'avviso pubblico e gli atti relativi all'affidamento di 86 concessioni demaniali marittime del litorale di Terracina per finalità turistiche e ricreative. Hanno contestato, tra l'altro, il mancato rispetto dei criteri previsti dall'art. 4 della legge n. 118/2022; l'abnormità delle clausole concernenti l'obbligo di uniformarsi al futuro PUA, anche se approvato dopo il rilascio della concessione; la mancata previsione dell'indennizzo in favore dei concessionari uscenti; l'incompetenza della Giunta comunale. Il Comune ha eccepito anche la parziale carenza di interesse, sostenendo che i ricorrenti non avrebbero dimostrato l'impossibilità concreta di formulare un'offerta; tale questione è stata riservata all'approfondimento della fase di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza, allo stato, sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto alla censura relativa ai criteri dell'art. 4 della legge n. 118/2022, l'Avviso contiene una griglia analitica di criteri e sub-criteri, sicché la doglianza appare prima facie smentita dal suo tenore letterale. La clausola relativa al futuro PUA non è stata ritenuta manifestamente illegittima, poiché l'avviso prevede il recesso senza oneri, consente l'adeguamento dell'offerta, il PUA risulta in fase avanzata e conoscibile e la giurisprudenza ammette l'indizione della gara anche in assenza di un PUA definitivo. La censura sulla mancata previsione dell'indennizzo è stata ritenuta priva di fumus, in quanto la mancata adozione del decreto ministeriale non impedisce lo svolgimento delle gare; inoltre, il Comune ha attivato una procedura peritale e previsto un tetto massimo di 100.000 euro, con determinazione dell'eventuale indennizzo prima del perfezionamento del titolo concessorio. È stata parimenti ritenuta prima facie infondata la censura di incompetenza della Giunta. Quanto al periculum, i ricorrenti, dichiarandosi concessionari uscenti, possono partecipare alla gara e beneficiano del regime di proroga tecnica; la perizia estimativa sarà pubblicata prima della scadenza del termine di 120 giorni per la presentazione delle offerte e l'eventuale indennizzo sarà determinato prima del perfezionamento della concessione. Il pregiudizio derivante dalla sospensione sarebbe invece significativo per il Comune, poiché paralizzerebbe la procedura relativa a 86 concessioni e comprometterebbe la tempestiva assegnazione in vista della stagione balneare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4 legge n. 118/2022
La previsione dei criteri per l'affidamento delle concessioni è rispettata, in sede cautelare, quando l'avviso contiene una griglia analitica di criteri e sub-criteri.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata mediante valutazione sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora, con bilanciamento degli interessi contrapposti.
Massime di principio
- In sede cautelare, la censura relativa al mancato rispetto dei criteri legali di affidamento di concessioni demaniali marittime non presenta fumus quando l'avviso di gara contiene una griglia analitica di criteri e sub-criteri coerente con la disciplina applicabile.
- L'indizione di una gara per concessioni demaniali marittime non è prima facie illegittima per la sola mancanza di un PUA definitivo quando il piano è in fase avanzata e conoscibile e la lex specialis consente il recesso senza oneri e l'adeguamento dell'offerta.
- La mancata adozione del decreto ministeriale relativo all'indennizzo dei concessionari uscenti non impedisce, di per sé, lo svolgimento della gara quando l'amministrazione abbia attivato una procedura peritale e previsto un limite massimo dell'indennizzo, da determinarsi prima del perfezionamento del titolo concessorio.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, il periculum del concessionario uscente può essere escluso quando egli possa partecipare alla gara, l'indennizzo sia destinato a essere determinato prima del rilascio del titolo e la sospensione paralizzerebbe una procedura finalizzata all'assegnazione tempestiva di numerose concessioni.
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