Sentenza n. 171/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 14618/2023, resa tra le parti, Annullamento della Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Direzione Tecnica del Municipio di Roma III rep. CD/1620/2017 e prot. CD/86243/2017 del 24.7.2017 di annullamento della D.I.A prot. CD/70862 del 19.7.2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 14618/2023, che aveva respinto il ricorso contro l’annullamento in autotutela della DIA per il recupero abitativo di un sottotetto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il privato aveva presentato una DIA ai sensi degli artt. 22, comma 2, e 23 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 3 della l.r. Lazio n. 13/2009, avente a oggetto il recupero a fini abitativi di un sottotetto. Roma Capitale aveva annullato in autotutela la DIA rilevando, da un lato, che il sottotetto non risultava attiguo o annesso a un’unità immobiliare residenziale ubicata nel medesimo edificio e, dall’altro, irregolarità nel calcolo della monetizzazione degli standard urbanistici e dei contributi di costruzione. In primo grado il ricorrente aveva dedotto la violazione degli artt. 7 e 10 della l. n. 241/1990, sostenendo di avere ricevuto tardivamente la comunicazione di avvio del procedimento; la violazione dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, per difetto di motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale, omessa valutazione dell’affidamento e mancata ponderazione degli interessi; nonché la violazione dell’art. 3 della l.r. Lazio n. 13/2009, sostenendo che tale disposizione consentisse il recupero anche di sottotetti costituenti unità immobiliari autonome. In appello ha censurato la sentenza del TAR, insistendo sull’insufficienza della motivazione in materia di autotutela e sulla possibilità di recuperare sottotetti autonomi, anche quando non annessi a un’unità abitativa, purché ubicati in un edificio contenente unità immobiliari destinate a residenza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il Collegio ha interpretato congiuntamente gli artt. 1 e 3 della l.r. Lazio n. 13/2009, nel testo vigente alla data di presentazione della DIA, rilevando che il recupero abitativo è consentito solo quando il volume sia compreso nella sagoma di copertura, sovrasti l’ultimo piano dell’edificio e sia attiguo o comunque annesso a un’altra unità immobiliare ubicata nel medesimo edificio. Il requisito di attiguità o annessione implica un rapporto di congiunzione, interdipendenza e reciproca funzionalità tra il sottotetto e l’altra unità immobiliare e non può essere esteso ai sottotetti autonomi. La disposizione è infatti derogatoria e speciale, sicché deve essere interpretata rigorosamente; una lettura estensiva determinerebbe un recupero indiscriminato e si tradurrebbe in una forma surrettizia di sanatoria edilizia non prevista dalla legge. La mancanza del requisito oggettivo rendeva irricevibile la pratica edilizia e impediva la formazione di un valido titolo, con conseguente infondatezza delle censure relative all’art. 21-nonies, all’affidamento e alla ponderazione degli interessi. Richiamando il principio dell’Adunanza Plenaria n. 8/2017, il Collegio ha comunque ritenuto congrua la motivazione dell’annullamento d’ufficio: gli interessi pubblici tutelati erano autoevidenti, l’autotutela era intervenuta entro il termine ratione temporis applicabile e l’amministrazione aveva richiamato la disciplina urbanistica violata, l’uso non consentito della disciplina sul recupero dei sottotetti e il rischio di alterazione degli standard urbanistici. Il ricorrente è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori e spese generali.
Norme richiamate
artt. 1 e 3 l.r. Lazio n. 13/2009
“Possono essere recuperati a fini abitativi [...] i sottotetti esistenti [...] purché attigui o comunque annessi a unità immobiliari ubicate nel medesimo edificio”
Il recupero abitativo è subordinato, tra l’altro, alla compresenza di un sottotetto compreso nella sagoma di copertura e sovrastante l’ultimo piano e di un rapporto di attiguità o annessione con un’altra unità immobiliare del medesimo edificio; il requisito non ricorre per sottotetti autonomi.
artt. 22, comma 2, e 23 d.P.R. n. 380/2001
Costituiscono la base normativa della DIA presentata per l’intervento edilizio, senza tuttavia superare i requisiti sostanziali previsti dalla disciplina regionale sul recupero dei sottotetti.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio richiede, in linea generale, un interesse pubblico concreto e attuale, la considerazione degli interessi dei destinatari e il rispetto del termine ragionevole; tali esigenze motivazionali risultano attenuate quando siano autoevidenti gli interessi pubblici tutelati e il titolo favorevole sia fondato su una non corretta rappresentazione dei presupposti.
artt. 7 e 10 l. n. 241/1990
Sono stati invocati dal ricorrente in relazione alla comunicazione di avvio e alla possibilità di presentare memorie e documenti; la decisione d’appello non sviluppa una distinta statuizione su tali censure, ritenendo decisivo il difetto del requisito sostanziale per il recupero del sottotetto.
art. 3 d.P.R. n. 380/2001
Richiamato nel testo in relazione alla natura edilizia dell’intervento e alla disciplina urbanistico-edilizia applicabile.
d.m. n. 1444/1968
Richiamato dall’amministrazione per le contestate modalità di calcolo della monetizzazione degli standard urbanistici.
Massime di principio
- La disciplina regionale speciale e derogatoria che consente il recupero abitativo dei sottotetti deve essere interpretata rigorosamente e consente l’intervento soltanto quando il sottotetto sia attiguo o comunque annesso a un’altra unità immobiliare ubicata nel medesimo edificio; il requisito non è soddisfatto dalla mera autonomia catastale o dalla mera collocazione del sottotetto in un edificio contenente altre abitazioni.
- Il requisito di attiguità o annessione richiesto per il recupero del sottotetto esprime un rapporto di congiunzione, interdipendenza e reciproca funzionalità tra il volume da recuperare e l’altra unità immobiliare; non è quindi sufficiente che il sottotetto costituisca un’unità immobiliare autonoma.
- L’interpretazione estensiva della disciplina sul recupero dei sottotetti, tale da consentire il recupero indiscriminato di volumi autonomi, non è ammissibile perché trasformerebbe una norma speciale di riutilizzo del patrimonio edilizio in una surrettizia ipotesi di sanatoria edilizia non prevista dall’ordinamento.
- Quando manchi un requisito oggettivo essenziale previsto dalla disciplina speciale per il recupero del sottotetto, la pratica edilizia non è idonea a determinare la formazione di un valido titolo abilitativo; in tale situazione non possono fondatamente invocarsi l’affidamento sul titolo e le garanzie motivazionali proprie del ritiro di un titolo validamente formatosi.
- Nell’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio illegittimo, l’onere motivazionale relativo all’interesse pubblico e alla ponderazione degli interessi può risultare attenuato quando gli interessi pubblici urbanistici siano rilevanti e autoevidenti, l’intervento di autotutela sia tempestivo secondo il termine applicabile e l’amministrazione richiami puntualmente la disciplina violata e le circostanze che rendono illegittimo il titolo.
- Il mero decorso del tempo non consuma il potere di annullamento d’ufficio; il termine ragionevole decorre dalla scoperta, da parte dell’amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell’atto di ritiro, secondo il principio richiamato dall’Adunanza Plenaria n. 8/2017.
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