Ordinanza n. 783/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) dell’ordinanza dirigenziale n.138/2025 con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Casagiove ha ingiunto la demolizione delle opere presuntivamente abusive e conseguente rimessione in pristino dello stato dei luoghi presso l’immobile di proprietà identificato in catasto al f. lo 7 – particella 358 subalterni 1 e 2; b) per quanto occorrer possa del verbale di accertamento N. Prt.G.0024942/2025 - I - del 02.10.2025 nonché della relazione tecnica richiamata e di cui non sono noti il contenuto e i rilievi; c)di ogni atto presupposto connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di demolizione e rimessione in pristino relativa a opere edilizie presuntivamente abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza dirigenziale n. 138/2025, nonché il verbale di accertamento, la relazione tecnica richiamata e gli ulteriori atti presupposti, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono censure concernenti, in particolare, la qualificazione di alcune opere come pertinenze urbanistiche, l'asserita riconducibilità degli interventi all'edilizia libera o alla SCIA presentata nel 2021 per la realizzazione di un'area di parcheggio interna al cortile, nonché la possibilità di sanatoria delle opere in cemento armato prive di autorizzazione sismica. Le opere considerate comprendono una piscina, una tettoia di circa 64 mq, la chiusura di arcate con incremento di volumetria e interventi di adeguamento igienico-sanitario.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, allo stato degli atti e con la cognizione propria della fase cautelare, le censure non consentissero una ragionevole previsione di esito favorevole del ricorso. Ha rilevato che la nozione di pertinenza urbanistica ha portata restrittiva e comprende soltanto opere di modesta entità, strettamente accessorie e complementari all'edificazione principale; tale qualificazione non è stata ritenuta applicabile né alla piscina né alla tettoia di circa 64 mq. Quanto alle opere in cemento armato prive di autorizzazione sismica, la ricorrente non ha fornito prova di avere richiesto e ottenuto la sanatoria prevista dall'art. 36 d.P.R. 380/2001. La chiusura delle arcate è stata considerata idonea ad alterare lo stato dei luoghi mediante incremento di volumetria, sicché richiede un titolo edilizio; anche gli interventi di adeguamento igienico-sanitario non sono stati ricondotti all'edilizia libera. Infine, è mancata la prova che lo stato dei luoghi corrispondesse a quello rappresentato nei grafici allegati alla SCIA del 2021. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
La ricorrente avrebbe dovuto fornire prova di avere richiesto e ottenuto la sanatoria per le opere realizzate in cemento armato prive di autorizzazione sismica; tale prova non è stata fornita.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; nel caso concreto il TAR ha respinto la richiesta di sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di demolizione.
Massime di principio
- La pertinenza urbanistica ha una nozione restrittiva e comprende soltanto opere di modesta entità, strettamente accessorie e complementari rispetto all'edificazione principale; non sono normalmente qualificabili come pertinenze una piscina o una tettoia di circa 64 mq.
- La chiusura di arcate che comporti un incremento di volumetria costituisce un intervento edilizio soggetto al previo rilascio di un titolo abilitativo.
- Gli interventi di adeguamento igienico-sanitario dell'immobile non rientrano automaticamente nell'edilizia libera quando incidono sull'assetto edilizio dell'immobile e richiedono, pertanto, il titolo previsto dalla normativa edilizia.
- In sede cautelare, la parte che invoca la sanabilità di opere in cemento armato prive di autorizzazione sismica deve fornire almeno la prova dell'avvenuta richiesta e ottenimento della sanatoria prevista dall'art. 36 d.P.R. 380/2001.
- L'invocazione di una SCIA edilizia non è sufficiente a giustificare opere contestate come abusive se il ricorrente non dimostra la corrispondenza tra lo stato dei luoghi e gli elaborati allegati alla segnalazione.
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