Cassazione Penale, Sentenza n. 29888/2022 del 27/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità per i reati di tentata rapina e lesioni aggravate (unificati dalla continuazione) e aveva riformato il trattamento sanzionatorio. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizi di motivazione: errata valutazione delle prove e incertezza sull'autore del reato; errata qualificazione giuridica (si contestava che fosse tentativo per inidoneità degli atti); assenza di richiesta da parte dell'imputato; inesistenza di lesioni e di impiego del coltello; difetto di causalità tra condotta e reati contestati; erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 1 cod. pen.; infine censurava il complessivo trattamento sanzionatorio per eccessività e per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato soltanto con riferimento alle pene accessorie: ha annullato senza rinvio la decisione impugnata limitatamente alle pene accessorie e le ha rideterminate nella sola interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi non consentiti o privi della specificità prescritta (motivi meramente ripetitivi di doglianze di fatto già esaminate e disattese in sede di merito). La Corte ha confermato l'affermazione di responsabilità e ha osservato che l'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 1 era già stata esclusa dal Tribunale.
Norme richiamate
d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020
Procedimento svolto nelle forme speciali previste dalla normativa emergenziale; mera indicazione della forma processuale seguita
art. 581 cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso per cassazione: non sono ammessi motivi che si riducono a doglianze di fatto; la Corte ha ritenuto tali molte delle censure sulla valutazione probatoria
art. 591 cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. c)
Richiede specificità nei motivi di cassazione; motivi meramente reiterativi di doglianze già esaminate sono inammissibili
art. 61 cod. pen.
Circostanza aggravante richiamata in ricorso; la Corte ha rilevato che tale aggravante era stata già esclusa in primo grado e che la difesa non ha adeguatamente contestato tale esclusione
principio di rideterminazione delle pene accessorie
Se la pena principale è stata ridotta, le pene accessorie devono essere rideterminate di conseguenza; la Corte ha annullato e rideterminato le accessorie nella sola interdizione dai pubblici uffici per 5 anni
Massime di principio
- In Cassazione non sono ammesse censure che si limitano a contestare la valutazione di fatto operata dal giudice di merito; i motivi devono essere di diritto e sufficientemente specifici
- Motivi che riproducono doglianze già esaminate e rigettate in appello sono inammissibili per mancanza di specificità ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.
- La configurazione del tentativo può sussistere anche se l'azione si arresta a causa della resistenza delle vittime o dell'intervento dell'autorità: ciò che conta è che la realizzazione del reato si sia interrotta per cause indipendenti dalla volontà dell'autore
- Elementi materiali rinvenuti sulla scena (es. coltello) costituiscono prova rilevante dell'impiego di un'arma, salvo prova contraria convincente
- Le circostanze aggravanti devono essere affrontate esplicitamente in grado di legittimità se si intende contestarne l'esclusione o l'applicazione; non basta un'accusa generica
- Se la pena principale viene modificata in sede di legittimità, le pene accessorie devono essere ricalcolate e possono essere oggetto di annullamento/rideterminazione autonoma
- Per aumentare le chance di successo in Cassazione è opportuno fondare i motivi su errori di diritto, violazioni di norme processuali, o carenze motivazionali specificamente indicate, evitando la mera ripetizione di censure di fatto
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