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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15446/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Matera (15/11/2023) che ha rigettato il riesame del decreto del G.i.p. (30/10/2023) disponente il sequestro preventivo di due terreni agricoli connesso al delitto di dichiarazione fiscale infedele finalizzata all'evasione delle imposte sui redditi. Il ricorrente deduce: 1) violazione di legge/omessa motivazione ai sensi degli artt. 125 e 192 c.p.p.; 2) applicazione dell'art. 10-bis, comma 13, legge 212/2000 (tassonomia dell'abuso del diritto e non punibilità penale delle operazioni abusive); 3) errata valutazione sulla sussistenza dei reati e sulla qualificazione dell'interessato come imprenditore agricolo (criterio della prevalenza); 4) censura per l'uso di presunta norma abrogata (art. 41, comma 6, d.P.R. n. 633/1972, ritenuta abrogata dall'art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997); 5) errata valutazione della tassazione e riferimenti alla giurisprudenza (Consiglio di Stato n. 4441/2018) relativamente all'operato della Guardia di Finanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità. Ha ritenuto che le censure sollevate dal ricorrente siano deduzioni di merito e non consentano un sindacato di legittimità sull'ordinanza di riesame in materia di misure reali, posto che la Cassazione in tale ambito può accertare solo la violazione di legge consistente nella totale mancanza di motivazione o nella motivazione meramente apparente. I giudici hanno ritenuto sufficiente la motivazione del Tribunale (anche alla luce dei dati ricavati dal software gestionale che indicavano la perdita della qualità di imprenditore agricolo per mancanza del criterio della prevalenza), sul presupposto dell'immutatio veri che sposta la fattispecie verso rilevanza penale. Conseguentemente il ricorso viene dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare omessa motivazione; la Corte ha ritenuto che non ricorra la mancanza assoluta di motivazione invocata e che quindi la doglianza sia aspecifica.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Invocato nella contestazione di vizio di motivazione; la Corte non ha accolto la censura ritenendola un rilievo di merito non sindacabile in Cassazione sulle misure reali.

  • art. 10-bis, comma 13, legge n. 212/2000

    "le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie"

    Il ricorrente ha invocato la norma per sostenere che si tratterebbe di abuso del diritto non penalmente rilevante; la Corte ha però ritenuto la questione collegata a valutazioni fattuali e di merito (qualificazione dell'attività e prevalenza), quindi non idonea a sorreggere il ricorso per vizio di motivazione.

  • art. 41, comma 6, d.P.R. n. 633/1972

    "omessa autofatturazione" (secondo la difesa abrogata)

    La difesa ha sostenuto che la fattispecie di omissione era abrogata dall'art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997; la Corte ha ritenuto che tali contestazioni costituiscono deduzioni di merito non risolubili nel sindacato limitato sulle ordinanze di riesame.

  • art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997

    Richiamato come norma che avrebbe abrogato la disposizione citata (art. 41 comma 6 DPR 633/1972); la questione dell'abrogazione non è stata ritenuta idonea a fondare il ricorso per aspecificità.

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Citato dalla Corte quale criterio di limite al sindacato della Cassazione sulle ordinanze di riesame: il controllo è possibile solo per violazioni di legge quali mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso; disciplina la procedura di cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali.

  • Sentenza Consiglio di Stato n. 4441/2018

    Richiamata dal ricorrente per i principi di tassazione e prevalenza; la Corte ha ritenuto che il richiamo giurisprudenziale non sia sufficiente a trasformare deduzioni di merito in motivi di legittimità nelle impugnazioni relative a misure reali.

Massime di principio

  • La Cassazione, nel sindacato sulle ordinanze di riesame relative a misure reali (sequestri), verifica principalmente violazioni di legge e la presenza/assenza assoluta della motivazione; non riesamina liberamente i fatti o la congruità delle prove.
  • Le censure generiche o astratte che sollevano questioni di merito (es. qualificazione dell'attività come agricola o commerciale, valutazioni quantitative di prevalenza) sono spesso inammissibili se non specificamente collegate a un vizio di motivazione assoluta.
  • L'invocazione della non punibilità per abuso del diritto (art. 10-bis l. 212/2000) richiede un'argomentazione concreta e puntuale; se la questione dipende da accertamenti fattuali, è probabile che non sia risolvibile in sede di legittimità sulle misure reali.
  • La deduzione di abrogazione o di violazione normativa deve essere formulata in modo specifico e collegata al provvedimento impugnato; altrimenti resta un rilievo di merito non sindacabile.
  • Il ricorso in cassazione avverso ordinanze relative a misure reali può comportare condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa nella presentazione dell'impugnazione, il pagamento di somme alla cassa delle ammende.

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