Sentenza del 23/06/2022 n. 2988 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Scudo fiscale - Reddito accertato e non dichiarato - Riconducibilità astratta delle somme rientrate al reddito contestato - Necessità - Onere del contribuente - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un accertamento per reddito non dichiarato in presenza di rimpatrio di somme nell'ambito dello "scudo fiscale"; questione se il rimpatrio abbia effetto preclusivo rispetto all'accertamento e quale sia l'onere probatorio per collegare le somme rientrate al reddito contestato.
La decisione
La Corte ha stabilito che l'effetto preclusivo dello "scudo fiscale" non si traduce in una semplice corrispondenza quantitativa automatica tra somme rimpatriate e qualsiasi reddito accertabile. Occorre dimostrare una correlazione oggettiva e concreta tra il reddito oggetto di accertamento e le somme o i beni rimpatriati: il contribuente deve provare l'astratta riconducibilità delle somme rientrate proprio al reddito contestato. In mancanza di tale prova l'accertamento resta legittimo e si conferma la pretesa dell'Amministrazione.
Norme richiamate
d.l. 350/2001, art. 14
Disciplina l'ambito e gli effetti della procedura di emersione/definizione dei capitali detenuti all'estero (cd. scudo fiscale); da esse si ricava che lo scudo riguarda specifici beni/somme emersi all'estero e non opera come immunità generale rispetto ad accertamenti non collegati in modo dimostrabile a quelle risorse.
l. 409/2001
Norma che ha attuato la misura di emersione; richiamata per il principio secondo cui la regolarizzazione riguarda le attività/rendite indicate e richiede il collegamento tra gli attivi rimpatriati e le imposte cui si faceva riferimento.
Cass. 38722/21
Precedente giurisprudenziale richiamato a sostegno del principio che l'onere della prova della riconducibilità delle somme rimpatriate al reddito contestato grava sul contribuente.
Cass. 4719/2021
Ulteriore precedente che conferma l'orientamento secondo cui la mera coincidenza quantitativa non è sufficiente; è necessaria la dimostrazione della correlazione tra le somme emerse e il reddito accertato.
Massime di principio
- Lo "scudo fiscale" preclude l'accertamento solo rispetto alle somme o attività effettivamente regolarizzate; non è una barriera automatica contro ogni tipo di accertamento fiscale.
- Il contribuente ha l'onere di dimostrare l'astratta riconducibilità delle somme rimpatriate al reddito oggetto di contestazione: senza questa prova l'accertamento è legittimo.
- La semplice corrispondenza numerica tra l'ammontare rimpatriato e l'importo accertato non è sufficiente: serve documentazione che attesti origine, flussi, tempistica e nesso economico tra le singole poste.
- Prove utili: documenti bancari esteri e italiani, contratti, fatture, corrispondenza, tracciabilità dei pagamenti, riconciliazioni contabili e ogni elemento che mostri il collegamento diretto tra i capitali rimpatriati e le fonti reddituali contestate.
- Se il contribuente dimostra il collegamento oggettivo, l'effetto di regolarizzazione può limitare o escludere l'accertamento relativo a quelle somme; in caso contrario l'Amministrazione può mantenere l'accertamento.
- In fase preventiva è consigliabile conservare e raccogliere documentazione completa sulle originarie posizioni estere e sui flussi di rimpatrio per poter soddisfare l'onere probatorio in caso di contestazione.
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