Cassazione Penale, Sentenza n. 17074/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Bettanello impugnava la pronuncia della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di: 1) bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (capo 1) relativa a diciotto cellulari e quattro computer portatili, sostenendo di essere stata una "testa di legno" priva di autonomia gestionale e che non fosse dimostrato il suo dolo né la materiale partecipazione o il controllo sulle distrazioni; 2) bancarotta fraudolenta documentale (capo 2) per sottrazione o distruzione delle scritture contabili, deducendo che le scritture fino al 2010 erano presso terzi e che non risultava provato il dolo specifico richiesto per la sottrazione, né che egli avesse effettiva consapevolezza o possesso delle scritture.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha censurato la motivazione della Corte territoriale perché carente sul piano dell'elemento soggettivo: non è stata adeguatamente dimostrata la consapevolezza e il dolo richiesti nei confronti della cd. "testa di legno" per la distrazione dei beni (capo 1), né è stata correttamente valutata la distinzione tra sottrazione delle scritture (che richiede dolo specifico) e tenuta della contabilità in modo da impedire la ricostruzione (dolo generico) nel capo 2. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, lett. b), legge fallimentare
Distinzione tra due fattispecie alternative: sottrazione/distruzione delle scritture (richiede dolo specifico, finalizzato a recare pregiudizio ai creditori) e tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione (illecito a dolo generico). La Corte richiede che, se si contesta la sottrazione, sia provato il dolo specifico; in mancanza la qualificazione non può essere assunta acriticamente.
art. 219, ultimo comma, legge fallimentare
Norma prevista come circostanza attenuante riconosciuta in favore dell'imputato nel giudizio di merito; la Corte di cassazione non ha modificato questo riconoscimento ma ha ritenuto carente la motivazione su altri profili di responsabilità.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (richiamo procedurale)
Riferimento procedurale alla disciplina della discussione orale non richiesta dalle parti; menzionato nella requisitoria del Pubblico Ministero ma non decisivo sul merito.
Massime di principio
- La qualifica di "testa di legno" non determina automaticamente la responsabilità penale: occorre provare la consapevolezza concreta e il dolo dell'amministratore formale rispetto alle condotte illecite dell'amministratore di fatto.
- Nella bancarotta documentale è essenziale distinguere se si contesta la sottrazione/distruzione delle scritture (dolo specifico) oppure la tenuta della contabilità in modo da impedire la ricostruzione (dolo generico); la corretta tipizzazione fattuale deve emergere chiaramente nella motivazione.
- La mera constatazione dell'assenza di beni o scritture al momento dell'inventario non basta a fondare la presunzione di distrazione o sottrazione: è necessaria una motivazione che colleghi l'assenza alla condotta dolosa del singolo imputato.
- Se le scritture sono state rinvenute presso terzi o risultano interrotti i rapporti di gestione anteriori alla carica del soggetto, il giudice deve accertare e motivare la consapevolezza e il possesso delle stesse da parte dell'amministratore di diritto prima di ritenere sussistente il reato di sottrazione.
- In caso di carenze di motivazione relative all'elemento soggettivo o alla qualificazione giuridica della condotta, la Cassazione annulla e rinvia per un nuovo esame; pertanto, per l'accusa è fondamentale costruire una prova chiara del controllo, della disponibilità materiale dei beni/scritture e del dolo specifico ove richiesto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16800/2022 del 02/05/2022
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16801/2022 del 02/05/2022
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16802/2022 del 02/05/2022
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16804/2022 del 02/05/2022
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16805/2022 del 02/05/2022
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16808/2022 del 02/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →