Cassazione Civile, Ordinanza n. 33416/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatore fallimentare)
La controversia
Il Tribunale aveva liquidato il compenso spettante al curatore del fallimento di una società, riconoscendo una somma determinata dopo aver considerato un acconto già erogato in precedenza. Il curatore ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 39 l. fall. in relazione al D.M. 30/2012, sostenendo che il rimborso forfettario delle spese generali del 5% fosse stato calcolato solo sul residuo dopo l'acconto e non sull'intero compenso; con il secondo ha dedotto l'apparenza della motivazione del decreto, perché il giudice di merito si era limitato a richiamare criteri generali e astratti senza spiegare in concreto i parametri seguiti per la quantificazione del compenso in relazione alle caratteristiche specifiche della procedura concorsuale.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che la liquidazione del compenso del curatore fallimentare deve essere specificamente motivata, con indicazione dei criteri concretamente seguiti, perché una motivazione stereotipata o di mero stile è inidonea e rende nullo il decreto. Ha inoltre ritenuto fondato il rilievo sul rimborso forfettario delle spese generali, osservando che la relativa percentuale del 5% deve essere calcolata sull'intero compenso riconosciuto e non sul solo residuo dopo l'acconto, salvo che il giudice non dia corretta applicazione della disciplina. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Vasto in diversa composizione, che dovrà riesaminare la liquidazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39 l. fall.
La liquidazione del compenso del curatore deve avvenire secondo i criteri normativi richiamati e richiede una motivazione specifica sui criteri adottati.
art. 4 D.M. 30/2012
I criteri generali e il rimborso forfettario delle spese generali non possono essere richiamati in modo astratto e stereotipato; il giudice deve applicarli in concreto alla procedura esaminata.
art. 1, comma 1, D.M. 30/2012
Il compenso va parametrato all'opera prestata dal curatore, all'importanza del fallimento, all'attività effettivamente espletata, alla sollecitudine delle operazioni e all'entità dell'attivo realizzato e del passivo accertato.
Massime di principio
- La liquidazione del compenso del curatore fallimentare è nulla se il decreto non espone in modo specifico i criteri concretamente seguiti dal giudice per la quantificazione.
- Non è sufficiente una motivazione meramente stereotipata o per formule di stile: la decisione deve mostrare il collegamento tra i parametri legali e le peculiarità della singola procedura concorsuale.
- Il rimborso forfettario delle spese generali va applicato secondo la disciplina normativa sul compenso complessivo riconosciuto, non potendo il giudice operare riduzioni prive di adeguata base interpretativa o motivazionale.
- Il giudice di merito conserva un margine discrezionale nella liquidazione del compenso del curatore, ma deve dar conto delle opzioni esercitate in modo verificabile e coerente con la normativa regolamentare richiamata.
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