Cassazione Civile, Ordinanza n. 34505/2021 del 16/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di pagamento, proposta dall'assuntore del concordato fallimentare di una società già consorziata ed esclusa dal consorzio per il fallimento, della quota di euro 1.080.000,00 che si assume spettasse alla consorziata sul maggior importo di euro 9.000.000,00 liquidato al consorzio da un lodo arbitrale a titolo risarcitorio nei confronti della committente dell'appalto. Ottenuto un decreto ingiuntivo, il consorzio ha proposto opposizione eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza del giudice ordinario per effetto della clausola compromissoria contenuta nello statuto consortile. Il Tribunale ha accolto l'opposizione e revocato il decreto, ritenendo devoluta agli arbitri la controversia. Con il regolamento di competenza la società ricorrente ha sostenuto che la clausola non fosse opponibile perché il credito azionato sarebbe sorto solo per effetto del fallimento e dell'esclusione dal consorzio, in capo alla massa o al curatore, e non già in capo alla fallita; ha inoltre richiamato la disciplina fallimentare e la tesi secondo cui il curatore non sarebbe vincolato dalla clausola compromissoria del fallito. Ha anche contestato, in via critica, l'orientamento sull'opponibilità della clausola nel caso di cessione del credito. Il resistente ha invece sostenuto che l'assuntore è subentrato nella medesima posizione del fallito e che il credito azionato trae causa dal rapporto consortile preesistente, sicché resta operante la clausola arbitrale statutaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto che la clausola compromissoria statutaria fosse efficace e opponibile nella controversia, perché la domanda riguardava una pretesa patrimoniale inscindibilmente collegata al rapporto associativo/consortile e già sorta prima del fallimento della consorziata. L'assuntore del concordato fallimentare, agendo per il pagamento di una somma già dovuta al fallito, subentra nella medesima posizione sostanziale e processuale del fallito o del curatore e può quindi essere esposto all'eccezione di compromesso sollevata dal consorzio. La Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 83-bis l. fall. perché tale norma opera nei casi di scioglimento del contratto ai sensi della disciplina fallimentare, mentre nella specie il contratto di consorzio non si era sciolto per fallimento ma era proseguito con l'uscita del singolo consorziato per esclusione statutaria. Ha inoltre osservato che la questione relativa alla cessione del credito non era pertinente al thema decidendum. Spese integralmente compensate per la novità della questione, con atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 819-ter c.p.c.
fondamento del regolamento di competenza avverso la decisione che aveva accolto l'eccezione di incompetenza per arbitrato
art. 20 statuto del Consorzio Iricav Due
qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e il Consorzio sarà rimessa ad un Collegio di tre arbitri
clausola compromissoria ampia, idonea a devolvere agli arbitri le controversie inerenti al rapporto associativo
art. 2289 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto ai conguagli per le operazioni in corso, ma il rilievo è stato disatteso perché la pretesa è stata qualificata come diritto connesso al rapporto consortile
art. 124 l. fall.
richiamato per descrivere la chiusura del fallimento mediante concordato fallimentare con assuntore
art. 83-bis l. fall.
interpretabile nel senso che disciplina l'improcedibilità dell'arbitrato pendente solo quando il contratto contenente la clausola compromissoria sia sciolto a norma della disciplina fallimentare; non si applica allo scioglimento del singolo rapporto per esclusione statutaria
artt. 72 ss. l. fall.
evocati come norme che regolano lo scioglimento del contratto preesistente nell'ambito della procedura fallimentare
art. 808, ultimo comma, c.p.c.
richiamato quale fondamento del principio di autonomia della clausola compromissoria rispetto al contratto cui accede
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La clausola compromissoria statutaria che devolve agli arbitri le controversie inerenti al rapporto sociale o consortile comprende anche le pretese patrimoniali che, pur azionate da soggetti subentrati al fallito o al curatore, trovano causa nel rapporto associativo preesistente e non in una posizione autonoma sorta dopo l'apertura della procedura.
- Chi agisce come curatore o come assuntore del concordato fallimentare per ottenere somme già dovute al fallito esercita un diritto rinvenuto nel patrimonio del fallito e si colloca nella stessa posizione sostanziale e processuale di quest'ultimo; il debitore convenuto può quindi opporre tutte le eccezioni opponibili al fallito, compresa l'eccezione di compromesso.
- L'art. 83-bis l. fall. opera solo nei casi in cui il contratto contenente la clausola arbitrale sia sciolto secondo le norme fallimentari richiamate dalla legge; non si estende automaticamente alle ipotesi in cui il rapporto si estingua o si modifichi per effetto di clausole statutarie o contrattuali diverse dallo scioglimento ex lege.
- L'autonomia della clausola compromissoria rispetto al contratto principale non ne elimina la funzione strumentale: se la pretesa dedotta deriva da un rapporto contrattuale già eseguito o comunque sorto sotto il vigore della clausola, la devoluzione agli arbitri resta operante anche se una delle parti originarie non sia più parte del rapporto per fallimento o esclusione.
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