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Ordinanza

Ordinanza n. 10416/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE - del giudizio di inidoneità della Commissione di Riesame per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. -OMISSIS- di prot. del 5 marzo 2026, notificato nella medesima giornata, con il quale la ricorrente è stata dichiarata “INIDONEA” al “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale”, confermando il precedente giudizio di non idoneità (verbale n. -OMISSIS- del 5.02.2026) in quanto ha riportato il coefficiente 3 nell’apparato OC per la seguente diagnosi: “NISTAGMO A PICCOLE SCOSSE CON COMPONENTE ROTATIVA”.

Giustizia amministrativa202605245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità psico-fisica e conferma dell’esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità adottato dalla Commissione di Riesame per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, che aveva confermato il precedente giudizio di non idoneità. L’inidoneità era stata motivata dall’attribuzione del coefficiente 3 all’apparato oculare/visivo, in ragione della diagnosi di nistagmo a piccole scosse con componente rotativa. La ricorrente ha contestato, sulla base di elementi specifici, la sussistenza o comunque la rilevanza della causa di inidoneità.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito né ha accolto o respinto la domanda di annullamento, disponendo un incombente istruttorio ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. È stata incaricata della verificazione la Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare, con facoltà di avvalersi di specialisti delle proprie strutture. La verificazione dovrà svolgersi in contraddittorio, previa acquisizione della documentazione medica e delle norme e regole tecniche applicabili, e dovrà accertare la sussistenza della patologia contestata, la sua eventuale entità e i riflessi menomanti, riferendo al giudice il codice attribuibile alla candidata e la sua idoneità o meno al reclutamento sotto tale profilo. Le parti dovranno essere avvisate con almeno cinque giorni di anticipo e potranno partecipare tramite difensore e consulente tecnico, con verbalizzazione dei rilievi. La relazione dovrà essere possibilmente trasmessa entro il 31 luglio 2026. La decisione sulle spese, comprese quelle della verificazione, è stata differita alla conclusione della fase cautelare. È stata fissata la successiva camera di consiglio per il 23 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 19 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la disposizione della verificazione.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l’incombente istruttorio volto ad accertare, in contraddittorio, la condizione sanitaria rilevante ai fini dell’idoneità concorsuale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto applicabile per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento dell’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un giudizio di inidoneità psico-fisica concorsuale è contestata sulla base di elementi specifici, il giudice amministrativo può disporre una verificazione per accertare in contraddittorio la sussistenza della condizione sanitaria, la sua entità, i riflessi menomanti e il codice applicabile ai fini dell’idoneità.
  • Nella verificazione sanitaria disposta in un giudizio amministrativo, l’organo verificatore deve esaminare la documentazione medica prodotta dalle parti e applicare le norme e le regole tecniche pertinenti, riferendo espressamente al giudice l’esito dell’accertamento e le sue conseguenze sull’idoneità al reclutamento.
  • Le operazioni di verificazione devono svolgersi nel contraddittorio delle parti, che devono essere previamente avvisate e possono partecipare mediante il proprio difensore e un consulente tecnico, con verbalizzazione degli eventuali rilievi.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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