Ordinanza n. 3425/2026 - Roma, Sezione 1B
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento a) Del Decreto Dirigenziale n. M_B -OMISSIS-REG2026 -OMISSIS-del 27 Febbraio 2026 del Generale di Divisione Area -OMISSIS-, Direzione Generale per il personale Militare, notificato all’interessato in data 3 Marzo 2026. b) Ogni altro provvedimento antecedente e/o conseguente, direttamente e/o indirettamente connesso e/o presupposto con quello impugnato e che sia lesivo dei diritti e/o interessi del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da del Decreto Dirigenziale n. M_B -OMISSIS-REG2026 -OMISSIS-del 27 febbraio 2026 del Generale di Divisione Area -OMISSIS-, Direzione per il personale Militare, notificato all’interessato in data 3 marzo 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dirigenziale di applicazione di una sanzione disciplinare militare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale del 27 febbraio 2026, proponendo anche motivi aggiunti, e ne ha chiesto la sospensione cautelare. Ha contestato, in particolare, il rispetto dei termini del procedimento disciplinare: la decorrenza del termine dalla conoscenza dell'infrazione, i termini per la conclusione degli accertamenti preliminari, il termine di 60 giorni per la contestazione degli addebiti, il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento e il termine di 270 giorni previsto dall'art. 1392, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. Ha inoltre dedotto una disparità di contenuto tra l'atto dispositivo dell'inchiesta formale e l'atto di contestazione degli addebiti, la carenza di potere in astratto, l'insufficiente accertamento dei fatti e la mancata formale definizione della fase degli accertamenti preliminari.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria valutazione, ha ritenuto che la piena e circostanziata conoscenza dell'infrazione, necessaria per la decorrenza dei termini di cui agli artt. 1392 e 1398 del d.lgs. n. 66/2010, potesse essere individuata nella comunicazione dell'atto di citazione a giudizio innanzi alla Corte dei conti, avvenuta il 30 maggio 2025. Ha ritenuto rispettato il termine per la conclusione degli accertamenti preliminari, individuandone l'atto conclusivo nell'ordine di inchiesta formale del 15 ottobre 2025. Ha inoltre considerato rispettato il termine di 60 giorni per la contestazione degli addebiti, effettuata il 6 novembre 2025, precisando che eventuali differenze tra l'atto dispositivo dell'inchiesta e l'atto di contestazione non incidono sul diritto di difesa, rilevando a tal fine l'atto di contestazione. Il termine di 270 giorni è stato ritenuto non pertinente, perché riferito al procedimento disciplinare di stato instaurato a seguito di giudizio penale. Il termine di 90 giorni è stato considerato decorrente dalla contestazione degli addebiti del 6 novembre 2025 e non ancora scaduto alla data della relazione finale del 21 gennaio 2026. Il Collegio ha escluso la carenza di potere in astratto, rilevando il richiamo all'art. 1041 T.U.O.M. contenuto nell'art. 1392, comma 2, del codice dell'ordinamento militare. Ha infine ritenuto, con valutazione sommaria, sufficientemente accertati i fatti posti a fondamento della sanzione, anche alla luce del giudizio contabile, e ha escluso che fosse necessaria una distinta formalizzazione della conclusione degli accertamenti preliminari. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; il TAR ha respinto l'istanza di sospensione.
art. 1392 d.lgs. n. 66/2010
Il termine di 60 giorni per la contestazione degli addebiti decorre dalla conoscenza dell'infrazione; il termine di 90 giorni decorre dall'atto di contestazione. Il termine di 270 giorni del comma 3 riguarda invece il procedimento disciplinare di stato instaurato a seguito di giudizio penale.
art. 1398 d.lgs. n. 66/2010
I relativi termini decorrono da una conoscenza piena, compiuta e circostanziata dell'infrazione, idonea a consentire la puntuale contestazione dell'addebito.
art. 1041, comma 1, lett. s), n. 6, d.P.R. n. 90/2010
Il termine per la conclusione degli accertamenti preliminari è stato ritenuto rispettato, individuando l'atto conclusivo nell'ordine di inchiesta formale del 15 ottobre 2025.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
È stato richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza dei termini del procedimento disciplinare militare, la conoscenza dell'infrazione deve essere piena, compiuta e circostanziata, in modo da consentire una puntuale contestazione dell'addebito; la mera conoscenza generica o incompleta del fatto non è sufficiente.
- Nel procedimento disciplinare militare, il termine di 60 giorni per la contestazione degli addebiti decorre dalla piena conoscenza dell'infrazione e la contestazione è tempestiva quando è adottata entro tale termine.
- Il termine di 90 giorni previsto dall'art. 1392, comma 4, del d.lgs. n. 66/2010 decorre dall'atto di contestazione degli addebiti, non dal precedente atto dispositivo dell'inchiesta formale.
- Il termine di 270 giorni previsto dall'art. 1392, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 si riferisce al procedimento disciplinare di stato instaurato a seguito di giudizio penale e non è applicabile a procedimenti avviati in base a presupposti diversi.
- Le eventuali differenze tra l'atto dispositivo dell'inchiesta formale e l'atto di contestazione degli addebiti non incidono sul diritto di difesa se l'addebito rilevante per l'incolpato è puntualmente esposto nell'atto di contestazione.
- La conclusione della fase degli accertamenti preliminari può coincidere con l'ordine di inchiesta formale, senza necessità di un distinto atto formale di chiusura, purché siano rispettati i termini applicabili.
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