Sentenza n. 1807/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione I Stralcio, 10 maggio 2024, n. 9301, resa tra le parti, non notificata e concernente l’ordinanza di sgombero di immobile confiscato alla criminalità organizzata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio-Roma che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di sgombero di un immobile definitivamente confiscato alla criminalità organizzata
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR deducendo quattro gruppi di censure. In primo luogo, hanno contestato l’applicazione degli artt. 45 e 47 del d.lgs. n. 159/2011, dell’art. 2-decies della legge n. 575/1965 e dell’art. 823 c.c., sostenendo che lo sgombero avrebbe richiesto la previa definitiva assegnazione o destinazione dell’immobile e una motivazione specifica, anche in relazione alla possibilità di applicare analogicamente la disciplina fallimentare sulla permanenza del detentore nel bene fino alla liquidazione. In secondo luogo, hanno lamentato il difetto assoluto di motivazione e lo sviamento, affermando di non essere state informate della confisca e di avere manifestato la disponibilità a pagare un’indennità o a stipulare un contratto di locazione. In terzo luogo, hanno dedotto la violazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990 per omessa partecipazione al procedimento di sgombero. Infine, hanno censurato l’eccessiva brevità del termine assegnato per il rilascio dell’immobile, prospettando violazione dell’art. 97 Cost., manifesta ingiustizia e irragionevolezza. Una delle appellanti ha inoltre sostenuto la propria estraneità al procedimento di prevenzione patrimoniale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la sentenza del TAR. Ha ritenuto che, dopo la confisca definitiva, lo sgombero costituisca un atto vincolato e doveroso ai sensi dell’art. 47, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, non subordinato alla previa destinazione dell’immobile. La confisca determina l’acquisizione del bene al patrimonio dello Stato libero da oneri e pesi e produce lo scioglimento dei contratti aventi a oggetto diritti personali di godimento, nonché l’estinzione dei diritti reali di godimento, ai sensi dell’art. 52, comma 4, del medesimo decreto. Pertanto, l’Agenzia doveva soltanto dare atto della definitività del decreto di confisca, divenuto irrevocabile il 15 giugno 2017, senza una ulteriore ponderazione degli interessi o una motivazione specifica sulle esigenze abitative degli occupanti. Il giudice amministrativo non può riesaminare la legittimità della confisca né accertare l’eventuale buona fede del terzo, questioni riservate al giudice penale, anche mediante incidente di esecuzione. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità dello sgombero, poiché opera l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, essendo il contenuto dell’atto non modificabile. È stata esclusa l’applicabilità analogica della disciplina fallimentare: il richiamo all’art. 47 del r.d. n. 267/1942 riguarda la fase del sequestro, quando permane la proprietà privata, non quella successiva alla confisca definitiva. L’art. 45-bis del d.lgs. n. 159/2011 consente all’Agenzia di differire lo sgombero, ma non impone tale differimento; le esigenze abitative e l’eventuale richiesta di locazione non attribuiscono una posizione giuridica prevalente né impediscono il rilascio. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 45, comma 2, d.lgs. 159/2011
a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV
La confisca definitiva trasferisce il bene al patrimonio dello Stato libero da oneri e pesi, con tutela dei terzi nelle forme speciali previste dal titolo IV.
art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011
L’ordinanza di sgombero successiva alla confisca definitiva costituisce un atto dovuto e vincolato, non subordinato alla previa adozione del provvedimento di destinazione del bene.
art. 52, comma 4, d.lgs. 159/2011
la confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonché l’estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi
La confisca definitiva scioglie ope legis i contratti di godimento e estingue i diritti reali di godimento sul bene.
art. 45-bis d.lgs. 159/2011
l’Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l’immobile risulti ancora occupato, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l’esecuzione dello sgombero o dell’allontanamento
Il differimento dello sgombero è una facoltà discrezionale e revocabile dell’Agenzia, non un obbligo correlato alle esigenze abitative degli occupanti.
art. 823, comma 2, c.c.
l’Amministrazione [...] ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice
L’amministrazione può tutelare in via amministrativa i beni pubblici e adottare le misure necessarie alla loro liberazione e conservazione.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullabilità dell’atto vincolato quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 7 l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio è irrilevante nel caso deciso per effetto dell’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2.
art. 10 l. 241/1990
Le garanzie partecipative non incidono sulla legittimità di un provvedimento di sgombero vincolato e doveroso.
art. 40, comma 2, d.lgs. 159/2011
Il richiamo alla disciplina dell’art. 47 del r.d. n. 267/1942 opera nella fase del sequestro, non nella fase successiva alla confisca definitiva.
art. 47 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
La disciplina sulla permanenza nell’immobile del fallito non è estensibile alla fase di acquisizione e destinazione del bene definitivamente confiscato.
art. 2-decies, comma 2, l. 575/1965
La precedente disciplina dello sfratto dei beni confiscati è richiamata come corrispondente all’attuale ordinanza di sgombero prevista dal d.lgs. n. 159/2011.
Massime di principio
- Dopo la confisca definitiva di prevenzione, l’ordinanza di sgombero dell’immobile costituisce un atto vincolato e doveroso dell’amministrazione e non è subordinata alla previa destinazione o assegnazione del bene.
- La confisca definitiva acquisisce il bene al patrimonio dello Stato libero da oneri e pesi e scioglie ope legis i contratti aventi a oggetto diritti personali di godimento, estinguendo i diritti reali di godimento; l’eventuale detenzione o locazione non può quindi proseguire oltre la confisca.
- Il giudice amministrativo, chiamato a valutare l’ordinanza di sgombero, non può riesaminare la legittimità della confisca né accertare l’eventuale estraneità o buona fede del terzo, questioni riservate al giudice penale nelle sedi previste dall’ordinamento.
- Poiché lo sgombero successivo alla confisca definitiva è vincolato, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullabilità dell’atto quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
- Le esigenze abitative degli occupanti, la tutela del domicilio e la richiesta di ottenere un contratto di locazione non impongono all’amministrazione di differire lo sgombero né richiedono una specifica comparazione con l’interesse pubblico alla disponibilità del bene confiscato.
- La disciplina prevista per la permanenza del fallito nell’immobile non è applicabile alla fase successiva alla confisca definitiva, poiché il richiamo alla normativa fallimentare opera soltanto nella fase del sequestro, quando il bene è ancora di proprietà privata.
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