Sentenza del 18/04/2018 n. 1762 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Notifica - Messo comunale - Art. 140 c.p.c. - Invio cd. raccomandata informativa - Servizio postale privato - Validità notifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della notifica dell'avviso di accertamento eseguita dal messo comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c., sostenendo che la cosiddetta raccomandata informativa, prevista dalla norma dopo il deposito dell'atto e l'affissione dell'avviso, fosse stata affidata per il solo recapito a un vettore postale privato. La questione riguardava quindi se l'utilizzo di un servizio postale privato per la raccomandata informativa rendesse invalida la notificazione.
La decisione
La notifica è stata ritenuta valida. L'affidamento a un vettore privato del solo recapito della raccomandata informativa non incide sulla validità della notifica eseguita dal messo comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c., purché risultino rispettate le formalità essenziali previste dalla disposizione: deposito dell'atto presso la casa comunale, affissione dell'avviso e invio della raccomandata informativa. La notificazione, pertanto, conserva la propria efficacia.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
In caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
La norma richiede il compimento delle formalità tipiche della notificazione mediante deposito e l'invio della raccomandata informativa. Quest'ultima ha funzione informativa e il suo mero recapito può essere affidato a un vettore privato, senza invalidare la notificazione eseguita dal messo comunale.
Massime di principio
- Quando la legge attribuisce a un pubblico ufficiale il compimento della notificazione, l'utilizzo di un soggetto privato per una fase meramente materiale o di recapito non comporta automaticamente l'inesistenza o la nullità dell'atto.
- Occorre distinguere tra l'attività notificatoria, che deve essere compiuta dal soggetto legalmente autorizzato, e il semplice trasporto o recapito della comunicazione informativa.
- La validità della notifica dipende principalmente dal rispetto delle formalità essenziali previste dalla legge e dalla possibilità per il destinatario di avere conoscenza dell'atto, non dal fatto che ogni fase materiale sia svolta direttamente dal pubblico ufficiale.
- L'uso di un servizio postale privato può essere problematico se riguarda il compimento dell'intera notificazione o una fase riservata dalla legge a un soggetto qualificato; è invece compatibile con la validità quando riguarda soltanto il recapito della raccomandata informativa.
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