Cassazione Civile, Ordinanza n. 33298/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza relativo a una società ritenuta coinvolta nella formazione e nell'utilizzo di crediti di imposta inesistenti, aveva emesso tre avvisi di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativi agli anni 2005, 2006 e 2007 nei confronti del destinatario, indicato come amministratore di fatto della società. Il contribuente aveva impugnato gli atti e la CTP aveva accolto i ricorsi. La CTR aveva confermato la decisione ritenendo che fosse necessario allegare agli avvisi il PVC richiamato, per rispettare l'art. 7 della L. 212/2000. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000 e dell'art. 42 del d.P.R. 600/1973, sostenendo che la motivazione per relationem era legittima perché il contenuto essenziale del PVC era stato riprodotto negli avvisi, rendendo superflua l'allegazione integrale del verbale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, in tema di motivazione per relationem degli avvisi di accertamento, l'obbligo di allegazione degli atti richiamati non opera in modo assoluto: è sufficiente che nell'atto impositivo sia riprodotto il contenuto essenziale dell'atto richiamato, così da porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa e di difendersi efficacemente. Poiché nel caso concreto l'Ufficio aveva riprodotto la motivazione degli avvisi e il contenuto del PVC, la CTR ha errato nel ritenere ineludibile l'allegazione materiale del verbale. Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale attraverso cui è stata dedotta la violazione di legge.
art. 7, comma 1, L. 212/2000
L'obbligo di allegare gli atti richiamati nell'avviso di accertamento va inteso in funzione integrativa della motivazione; non è necessario allegare integralmente gli atti quando il loro contenuto essenziale sia già riprodotto o comunque conoscibile.
art. 42 d.P.R. 600/1973
L'avviso di accertamento è validamente motivato quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestarne an e quantum.
art. 56 d.P.R. 633/1972
Per l'IVA vale il medesimo principio sull'adeguatezza della motivazione dell'atto impositivo.
art. 3, terzo comma, L. 241/1990
La disciplina della motivazione degli atti amministrativi è richiamata per chiarire la funzione integrativa del rinvio ad altri atti.
Massime di principio
- Negli avvisi di accertamento motivati per relationem non è necessaria l'allegazione integrale degli atti richiamati se il loro contenuto essenziale è già riportato nell'atto impositivo o comunque conoscibile dal contribuente.
- L'obbligo di motivazione è soddisfatto quando il contribuente è posto in condizione di comprendere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente sul piano dell'an e del quantum.
- Il rinvio a un atto esterno ha funzione solo integrativa: se la motivazione dell'avviso è già completa, il richiamo ad altri atti ha valore meramente narrativo e non impone l'allegazione materiale del documento richiamato.
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