Cassazione Civile, Ordinanza n. 14959/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di rettifica della rendita catastale, originato da dichiarazione DOCFA, relativo a una centrale idroelettrica. La società contribuente aveva contestato in appello e poi in cassazione: (i) la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento e della stima; (ii) la mancata prova, da parte dell’Ufficio, dei presupposti per includere nella rendita taluni beni e valori, in particolare le opere di sostegno delle condotte forzate; (iii) la violazione della disciplina introdotta dall’art. 1, comma 21, L. 208/2015, sostenendo che tali opere dovessero essere escluse dalla stima catastale come componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, secondo la normativa sugli immobili a destinazione speciale e particolare e i chiarimenti amministrativi richiamati.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, ritiene fondato il motivo relativo alla non corretta applicazione dell’art. 1, comma 21, L. 208/2015 nei limiti in cui censura la valorizzazione catastale delle opere di cemento di sostegno delle condotte forzate, assorbendo le ulteriori censure, compresa quella sulla prova. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese. La Corte afferma che il giudice di merito non ha compiuto il necessario accertamento in fatto sulla funzione di tali opere, cioè se fossero componenti essenziali e inscindibili dall’impianto produttivo oppure dotazioni autonome e rilevanti ai fini catastali.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene invocato come vizio di violazione di legge per i motivi di ricorso
art. 7 L. n. 212/2000
richiamato per sostenere l’insufficienza motivazionale dell’avviso di accertamento
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare la ripartizione e l’assolvimento dell’onere della prova sull’Ufficio
art. 9 R.D.L. n. 652/1939
richiamato quale base della disciplina catastale invocata dalla contribuente
artt. 28 e 61 D.P.R. n. 1142/1949
richiamati come norme regolamentari sulla formazione del nuovo catasto edilizio urbano
art. 1, comma 21, L. n. 208/2015
“A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”
la norma, applicabile ratione temporis, delimita la rendita includendo solo le componenti strutturalmente connesse al bene immobile e escludendo i macchinari e gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se stabilmente infissi
art. 1, comma 244, L. n. 190/2014
richiamato nel motivo di ricorso sulla disciplina catastale degli impianti
art. 7, legge n. 212/2000
citato per il requisito di motivazione degli atti tributari
Massime di principio
- Nella procedura DOCFA l’obbligo di motivazione dell’avviso di attribuzione della rendita è attenuato dalla natura collaborativa del procedimento: se l’Ufficio recepisce i dati del contribuente e opera solo una diversa valutazione tecnica del valore, è sufficiente la menzione degli elementi oggettivi e della classe attribuita; se invece modifica gli elementi di fatto dichiarati, occorre una motivazione più analitica.
- Ai fini della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, dopo l’art. 1, comma 21, L. 208/2015, vanno esclusi dalla stima i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali al processo produttivo, a prescindere dal fatto che siano infissi stabilmente al suolo.
- Il criterio decisivo non è la mera incorporazione materiale al suolo o alla costruzione, ma la funzione svolta dal bene: ciò che è essenziale è accertare se il manufatto sia componente strutturale dell’immobile oppure parte impiantistica autonoma e produttiva, priva di residua utilità catastale al di fuori del processo produttivo.
- Il giudice di merito, quando la controversia riguarda la inclusione di specifiche opere nella rendita catastale, deve accertare in concreto la loro autonomia funzionale e la loro strumentalità rispetto al processo produttivo; la mancata verifica di questo fatto decisivo integra vizio censurabile in cassazione.
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