Cassazione Penale, Sentenza n. 19616/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Revoca del lavoro di pubblica utilità, sostitutivo della pena detentiva inflitta con sentenza del 19 giugno 2025, perché il condannato non aveva mai iniziato il lavoro essendosi reso irreperibile; l'ente ospitante aveva revocato la propria disponibilità. In cassazione il difensore ha denunciato: (i) omissione di notifica del decreto di fissazione dell'udienza, con conseguente impossibilità di esercitare le prerogative difensive; (ii) vizio di motivazione circa la trasgressione posta a fondamento della revoca. La Corte ha ritenuto che il decreto di fissazione dell'udienza del 7 ottobre 2025 non risulti notificato e che il verbale di vane ricerche attesti la irreperibilità del condannato; ha inoltre rilevato un errore materiale nel verbale di udienza che dava per presente il condannato nonostante constasse la sua irreperibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona. Ha ritenuto che l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza costituisce causa di nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento di esecuzione (richiamando l'estensiva applicazione delle regole sulla citazione dell'imputato e del difensore). Pur essendo il Sostituto Procuratore generale intervenuto chiedendo l'annullamento senza rinvio, la Corte ha disposto l'annullamento con rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, codice di procedura penale
L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza nell'ambito del procedimento di esecuzione determina nullità assoluta del provvedimento conclusivo (nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado), per effetto dell'estensiva applicazione delle regole previste per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore
Orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione (richiamati nella sentenza)
Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015 (Hoxha) e altri precedenti citati
La giurisprudenza consolidata conferma che nel procedimento di esecuzione l'omesso avviso di fissazione dell'udienza è causa di nullità generale e assoluta; la regola è applicata estensivamente per garantire il contraddittorio quando la presenza dell'interessato è necessaria
Massime di principio
- La fissazione dell'udienza in un incidente di esecuzione deve essere notificata all'interessato: l'omessa notifica costituisce nullità assoluta del provvedimento conseguente e può determinare l'annullamento con rinvio.
- La semplice irreperibilità del condannato non esime l'ufficio dall'adozione di ulteriori iniziative per assicurare la regolare instaurazione del contraddittorio prima di disporre la revoca della pena sostitutiva.
- Errori materiali nei verbali (es. attestazione di presenza non corrispondente alle risultanze) possono inficiare la motivazione del provvedimento e devono essere valutati con attenzione dal giudice di rinvio.
- La revoca di misure sostitutive della pena richiede il rispetto del diritto di difesa; se tale diritto non può essere garantito per mancata notificazione, il provvedimento è annullabile.
- Anche se la Procura generale chiede l'annullamento senza rinvio, la Corte può disporre il rinvio per nuovo giudizio se ritiene che il contraddittorio debba essere ristabilito e la questione riesaminata dal giudice di merito.
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