Cassazione Civile, Ordinanza n. 22487/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva attribuito a un fabbricato, in precedenza censito come unità collabente senza rendita, la categoria A/7, classe 1 e una rendita catastale. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio. L'erede del contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma con memoria successiva ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, deducendo che l'Amministrazione, in sede di autotutela, aveva emesso un nuovo avviso che modificava e sostituiva quello impugnato, rideterminando il classamento e la rendita. Il ricorrente ha inoltre prodotto il nuovo atto e ha riferito della pendenza di un distinto ricorso per cassazione relativo a quest'ultimo, chiedendo in subordine la riunione.
La decisione
La Corte ha rilevato che la modifica in autotutela dell'atto impugnato e la sua sostituzione con un nuovo avviso hanno eliminato l'oggetto e la ragione della lite originaria, sicché ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha compensato le spese di lite, valorizzando la modifica unilaterale della pretesa fiscale intervenuta prima della sentenza di primo grado, la mancata costituzione della contribuente in appello e il fatto che la modifica dell'atto fosse anteriore allo stesso ricorso per cassazione. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
memoria ai sensi dell’art. 380-bis. 1. cod. proc. civ.
consente il deposito di memoria nel procedimento camerale di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude la sua applicazione, qualificandola come norma lato sensu sanzionatoria ed eccezionale, di stretta interpretazione, non ricorrendo la fattispecie prevista.
Massime di principio
- La sostituzione in autotutela dell'atto impositivo o catastale impugnato, quando elimina integralmente l'oggetto e la ragione della controversia, determina la cessazione della materia del contendere e impone la cassazione senza rinvio della decisione impugnata.
- Quando l'Amministrazione modifica unilateralmente la pretesa prima della definizione del giudizio e la nuova determinazione sostituisce quella originaria, il processo sul primo atto non può proseguire per difetto sopravvenuto dell'interesse e dell'oggetto della lite.
- Le norme che prevedono conseguenze sanzionatorie o eccezionali, come il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto o inammissibilità, sono di stretta interpretazione e non si applicano oltre i casi espressamente previsti.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla sopravvenuta modifica della pretesa da parte dell'Amministrazione e dalle concrete vicende processuali che rendano non integralmente imputabile l'esito della lite a una sola parte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22395/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22396/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22399/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22400/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22401/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22402/2024 del 08/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →