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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22487/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva attribuito a un fabbricato, in precedenza censito come unità collabente senza rendita, la categoria A/7, classe 1 e una rendita catastale. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio. L'erede del contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma con memoria successiva ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, deducendo che l'Amministrazione, in sede di autotutela, aveva emesso un nuovo avviso che modificava e sostituiva quello impugnato, rideterminando il classamento e la rendita. Il ricorrente ha inoltre prodotto il nuovo atto e ha riferito della pendenza di un distinto ricorso per cassazione relativo a quest'ultimo, chiedendo in subordine la riunione.

La decisione

La Corte ha rilevato che la modifica in autotutela dell'atto impugnato e la sua sostituzione con un nuovo avviso hanno eliminato l'oggetto e la ragione della lite originaria, sicché ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha compensato le spese di lite, valorizzando la modifica unilaterale della pretesa fiscale intervenuta prima della sentenza di primo grado, la mancata costituzione della contribuente in appello e il fatto che la modifica dell'atto fosse anteriore allo stesso ricorso per cassazione. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    memoria ai sensi dell’art. 380-bis. 1. cod. proc. civ.

    consente il deposito di memoria nel procedimento camerale di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte esclude la sua applicazione, qualificandola come norma lato sensu sanzionatoria ed eccezionale, di stretta interpretazione, non ricorrendo la fattispecie prevista.

Massime di principio

  • La sostituzione in autotutela dell'atto impositivo o catastale impugnato, quando elimina integralmente l'oggetto e la ragione della controversia, determina la cessazione della materia del contendere e impone la cassazione senza rinvio della decisione impugnata.
  • Quando l'Amministrazione modifica unilateralmente la pretesa prima della definizione del giudizio e la nuova determinazione sostituisce quella originaria, il processo sul primo atto non può proseguire per difetto sopravvenuto dell'interesse e dell'oggetto della lite.
  • Le norme che prevedono conseguenze sanzionatorie o eccezionali, come il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto o inammissibilità, sono di stretta interpretazione e non si applicano oltre i casi espressamente previsti.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dalla sopravvenuta modifica della pretesa da parte dell'Amministrazione e dalle concrete vicende processuali che rendano non integralmente imputabile l'esito della lite a una sola parte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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