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Ordinanza

Ordinanza n. 971/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. IV Quater, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti della procedura straordinaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata ha appellato l’ordinanza cautelare di rigetto del TAR, contestando l’interpretazione dei requisiti di partecipazione alla procedura straordinaria sostenuta dall’amministrazione e prospettando, in via subordinata, l’accantonamento di un posto vacante. Le controparti avevano inoltre sollevato eccezioni preliminari, riservate dal giudice agli approfondimenti della fase di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che l’interpretazione dei requisiti di partecipazione prospettata dall’appellante non fosse imposta dal dato normativo né coerente con la ratio dell’intervento legislativo, rilevando la riconducibilità delle posizioni contestate alle fattispecie previste dalla normativa speciale di riferimento, anche alla luce di un precedente della stessa Sezione. Il rigetto è stato ritenuto comunque assorbito dal difetto di periculum in mora: i pregiudizi allegati sono reversibili in caso di eventuale accoglimento nel merito e, nelle more, prevale l’interesse pubblico alla stabilità dell’assetto organizzativo. Neppure la richiesta subordinata di accantonamento di un posto vacante ha modificato tale valutazione. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; la decisione è stata assunta sulla domanda di riforma dell’ordinanza cautelare del TAR.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’interpretazione dei requisiti di partecipazione a una procedura straordinaria non può essere accolta quando non sia imposta dal dato normativo e risulti incoerente con la ratio dell’intervento legislativo, soprattutto se le posizioni controverse appaiono riconducibili alle fattispecie disciplinate dalla normativa speciale.
  • La tutela cautelare può essere negata per difetto di periculum in mora quando i pregiudizi allegati siano reversibili in caso di successivo accoglimento della domanda principale e, nelle more, l’interesse pubblico alla stabilità dell’assetto organizzativo prevalga sull’interesse individuale del partecipante.
  • La richiesta subordinata di accantonamento di un posto vacante non impone una diversa misura cautelare se non supera la valutazione comparativa degli interessi e non dimostra l’attualità e l’irreversibilità del pregiudizio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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