Cassazione Penale, Sentenza n. 33649/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la rideterminazione della pena patteggiata (1 anno reclusione e euro 600 multa, convertita in 1 anno e 2 giorni di lavori di pubblica utilità) sostenendo che la conversione in lavori di pubblica utilità non era prevista per il reato di cui alla condanna (art. 646 c.p.) e che, in realtà, la parte aveva chiesto la concessione della sospensione condizionale della pena subordinata allo svolgimento di lavori di pubblica utilità ex art. 165 c.p., richiesta però non verbalizzata. Chiedeva quindi la rimozione della presunta pena «illegale» e la rideterminazione con concessione della sospensione condizionale ai lavori di pubblica utilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Dal verbale risulta che la richiesta di sospensione condizionale era stata depennata e che era stata apposta, a penna, la richiesta di conversione della pena in lavori di pubblica utilità; pertanto non è emersa l'illegalità denunciata. Il Tribunale dell'esecuzione aveva correttamente ritenuto inammissibile la dedotta istanza in sede di esecuzione perché la richiesta non risultava verbalizzata né era stata sollevata con gli ordinari mezzi di impugnazione. Inoltre la Corte ha condiviso la valutazione che la pena sostitutiva va considerata come specificazione della pena detentiva principale e che i rilievi sulla quantificazione o sulla legittimità dovevano essere dedotti con ricorso contro la sentenza, non in incidente di esecuzione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul patteggiamento (accordo tra parti e applicazione della pena concordata). La decisione sottolinea che gli effetti dell'accordo e le richieste ad esso connesse devono risultare dal verbale e che eventuali censure sul contenuto della sentenza devono essere proposte con i mezzi di impugnazione ordinari.
art. 646 cod. pen.
Articolo relativo al reato contestato nella sentenza. Nella vicenda è stato contestato che per tale fattispecie non fosse prevista la conversione in lavori di pubblica utilità, ma la Corte ha rilevato che dal verbale emerge la richiesta di conversione e che non sussisteva una illegittimità tale da determinare illegale la pena applicata.
art. 165 cod. pen.
Regola sulla sospensione condizionale della pena subordinata allo svolgimento di lavori di pubblica utilità. La sentenza evidenzia che una istanza di questo tipo deve risultare verbalizzata per poter essere fatta valere; la mancata verbalizzazione la rende inammissibile in sede di esecuzione.
art. 670, comma 1, cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente come motivo di cassazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché i fatti decisivi non risultavano dalla documentazione processuale e le questioni dovevano essere dedotte con il ricorso contro la sentenza.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali a carico della parte soccombente in cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di questa norma.
Massime di principio
- In procedura di patteggiamento le richieste accessorie (es. sospensione condizionale subordinata a lavori di pubblica utilità) devono risultare esplicitamente e formalmente verbalizzate: se non verbalizzate, non possono essere fatte valere in sede di esecuzione.
- Le censure sulla determinazione o sulla natura della pena concordata (quantificazione, convertibilità, tipologia) devono essere proposte con gli ordinari mezzi di impugnazione contro la sentenza che ha omologato l'accordo; non sono ammissibili in esecuzione se non già dedotte in precedenza.
- La conversione in pena sostitutiva può essere interpretata come una specificazione della pena detentiva principale: per qualificare la pena come 'illegale' occorre dimostrare che la pena applicata violi i limiti di specie o gli editti previsti dalla legge.
- Il difensore deve verificare il verbale d'udienza e sollevare immediatamente eventuali errori o omissioni (anche alla lettura del dispositivo) per conservare il diritto di impugnazione; omissioni possono precludere rimedi successivi in sede di esecuzione.
- In caso di dubbi sulla legittimità di una conversione o sulla corretta verbalizzazione, è preferibile proporre tempestivamente ricorso contro la sentenza piuttosto che affidarsi a incidenti di esecuzione, che hanno ambito più limitato.
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