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Sentenza

Sentenza del 26/10/2020 n. 628 - Comm. Trib. Prov. Torino

Fermo amministrativo - automobile cointestata - illegittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

il giudice ha ritenuto illegittima l'iscrizione del fermo amministrativo sull'automobile cointestata con un soggetto non debitore, con conseguente annullamento/cancellazione dell'iscrizione del fermo rispetto al cointestatario estraneo al debito (ovvero ordine di rimozione del vincolo sul bene per quanto riguarda il non debitore).

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

è stata impugnata l'iscrizione di un fermo amministrativo su un'automobile cointestata anche a un soggetto non debitore. La censura è che il provvedimento grava su un bene al quale ha diritto anche una persona estranea all'inadempimento, arrecando pregiudizio ingiustificato al non debitore.

Norme richiamate

  • art. 86 D.P.R. 602/1973

    La norma delimita l'ambito di applicazione del fermo amministrativo ai beni riconducibili al debitore fiscale; ne consegue che l'iscrizione non può gravare su soggetti estranei all'obbligazione fiscale e su beni cointestati quando il cointestatario non è debitore.

Massime di principio

  • Il fermo amministrativo deve essere iscritto solo sui beni riferibili al soggetto debitore: se un bene è cointestato con una persona che non è debitrice, l'iscrizione è illegittima rispetto a quest'ultima.
  • L'amministrazione o l'agente della riscossione ha l'obbligo di verificare la titolarità del bene prima di iscrivere il fermo; l'assenza di tale verifica può determinare l'annullamento dell'atto.
  • Il cointestatario non debitore può ottenere la cancellazione del fermo dimostrando la propria estraneità al debito (documentazione di proprietà, quote di possesso, ecc.).
  • Se il debitore possiede solo una quota del bene, l'azione esecutiva deve rispettare la proporzione e i diritti del terzo; non è ammesso caricare integralmente il bene in danno esclusivo del non debitore.
  • In presenza di cointestazione contestata, l'amministrazione dovrebbe esperire accertamenti e, se necessario, procedimenti per individuare le rispettive quote o rivolgersi ad altre misure esecutive compatibili con i diritti del terzo.
  • Il contribuente non debitore dispone di rimedi immediati (richiesta amministrativa di cancellazione, opposizione all'iscrizione, ricorso giurisdizionale) per ottenere la rimozione del fermo e tutela del diritto di proprietà.

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