Sentenza del 26/10/2020 n. 69 - Comm. Trib. Prov. Biella
Sussiste l'esenzione IMU di un immobile dell'ASL, già adibito a compiti istituzionali, anche se temporaneamente inutilizzato,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ASL impugnava il diniego dell'esenzione IMU per immobili già destinati a compiti istituzionali (attività sanitaria) ma temporaneamente inutilizzati per ragioni organizzative e/o finanziarie. Il Comune sosteneva la perdita dell'esenzione per il mancato uso materiale dell'immobile.
La decisione
Il giudice ha riconosciuto che l'esenzione IMU permane anche se l'immobile è momentaneamente inutilizzato, purché sussista la destinazione giuridica e amministrativa all'attività istituzionale. È stato ritenuto irrilevante il temporaneo inutilizzo determinato da ragioni organizzative o difficoltà finanziarie, specialmente in presenza di atti/regionali che confermano l'interesse alla riqualificazione e il vincolo di destinazione dell'immobile. Pertanto il diniego dell'esenzione è stato annullato e l'ASL ha ottenuto il riconoscimento dell'esenzione IMU.
Norme richiamate
normativa IMU e principi applicabili all'esenzione per immobili ad uso istituzionale
La norma è stata interpretata nel senso che rileva la destinazione funzionale e il vincolo giuridico-amministrativo dell'immobile (finalità istituzionale sanitaria), non il solo utilizzo materiale o la temporanea inutilizzazione
atti amministrativi/regionali che confermano l'interesse alla riqualificazione
Gli atti regionali che attestano la destinazione e la volontà di mantenere/riqualificare la funzione istituzionale dell'immobile costituiscono elemento probatorio decisivo per preservare l'esenzione IMU
Massime di principio
- L'esenzione IMU per immobili pubblici destinati a funzioni istituzionali si fonda sulla destinazione giuridica e amministrativa: il temporaneo inutilizzo non comporta automaticamente decadenza dall'esenzione.
- Per perdere l'esenzione occorre una modifica effettiva e documentata della destinazione d'uso, non la sola sospensione temporanea dell'attività per ragioni organizzative o economiche.
- Gli atti amministrativi (anche regionali) che confermano l'interesse alla riqualificazione o il vincolo di destinazione rafforzano la posizione del possessore e sono prova rilevante a favore dell'esenzione.
- Spetta all'ente impositore (es. Comune) provare che è intervenuta una nuova destinazione d'uso o che l'immobile non è più vincolato alla funzione istituzionale; mere valutazioni sul mancato utilizzo non sono sufficienti.
- In situazioni analoghe è opportuno documentare lo stato giuridico-amministrativo dell'immobile (delibere, piani di riqualificazione, atti regionali) per sostenere o contestare l'applicabilità dell'esenzione.
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