Sentenza del 26/10/2020 n. 618 - Comm. Trib. Prov. Torino
Avviso di accertamento - Tassa rifiuti - Notificazione per mezzo di operatore privato - validità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della notifica dell'avviso di accertamento per tassa rifiuti sostenendo che la notifica effettuata tramite operatore privato non fosse conforme alla normativa vigente e pertanto l'atto dovesse essere dichiarato nullo o inefficace; in particolare si dolava della modalità di notificazione adottata dall'ente
La decisione
Il giudice ha ritenuto valida la notifica effettuata tramite operatore privato. Richiamando il D.lgs. 58/2011 (recepimento della direttiva 2008/6/CE) e la giurisprudenza delle Sezioni Unite (ex multis Cass. SS.UU., sent. n. 8416/2019), la sentenza ha concluso che, alla luce della modifica dell'art. 4 del D.lgs. 261/1999 apportata dal D.lgs. 58/2011, la notificazione di atti amministrativi delle pubbliche amministrazioni — compresi gli atti tributari — tramite servizio di posta privata è legittima quando l'atto abbia natura amministrativa, sia adottato dall'organo competente e non consista in atto giudiziario o in provvedimento concernente violazioni del Codice della strada. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e l'avviso di accertamento è stato confermato efficace
Norme richiamate
D.Lgs. 58/2011
Ha recepito la direttiva 2008/6/CE e modificato la disciplina sulle notificazioni; consente la notificazione di atti amministrativi tramite servizio postale privato, legittimando tale modalità per gli atti delle pubbliche amministrazioni, compresi quelli tributari
D.Lgs. 261/1999, art. 4
L'articolo, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 58/2011, ammette la notificazione tramite posta privata per atti amministrativi, distinguendoli dagli atti giudiziari o dalle notifiche relative al Codice della strada
Direttiva 2008/6/CE
Fonte comunitaria recepita dal D.Lgs. 58/2011 che ha orientato la disciplina nazionale verso l'ammissione dei servizi postali privati per le notifiche amministrative
Cass. SS.UU., sent. n. 8416/2019
Giurisprudenza di riferimento che ha affermato la legittimità della notificazione a mezzo servizio di posta privata per atti amministrativi delle pubbliche amministrazioni, fornendo il principio richiamato dalla sentenza
Massime di principio
- Dopo il D.Lgs. 58/2011 le notificazioni di atti amministrativi (compresi molti atti tributari) tramite servizio postale privato sono considerate valide, se l'atto è adottato dall'organo competente e ha natura amministrativa
- La distinzione fondamentale è tra atto amministrativo (per il quale è ammessa la posta privata) e atto giudiziario o notifiche previste espressamente da norme speciali (es. alcune violazioni del Codice della strada) che possono richiedere modalità diverse
- L'onere della prova della regolare notificazione resta in capo all'amministrazione che deve fornire documentazione idonea (prove di avvenuta spedizione/consegna, distinta di spedizione, attestazioni del vettore) per far decorrere i termini
- In sede di impugnazione il contribuente può ottenere successo se dimostra carenze formali rilevanti nella procedura di notifica (assenza di prova di consegna, indirizzo errato, difetti nella documentazione del servizio privato) o che l'atto ricade in una fattispecie esclusa dalla possibilità di notifica tramite posta privata
- Prima di proporre ricorso è utile verificare: la qualifica dell'atto (amministrativo vs giudiziario), la competenza dell'organo notificante, la documentazione prodotta sull'avvenuta notifica e la eventuale presenza di norme speciali che escludono la posta privata per quel tipo di atto
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