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Sentenza

Sentenza del 26/10/2020 n. 14 - Comm. Trib. Prov. Verbania

Riscossione - Imposta di Registro - Sentenza Anatocismo - Imposta registro in misura fissa - Legittimità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia verteva sulla qualificazione fiscale della condanna alla restituzione delle somme/valori incassati in esecuzione di un contratto dichiarato nullo: l'Amministrazione sosteneva che la condanna costituisse un nuovo passaggio di ricchezza soggetto alla tassa graduale prevista dall'art. 68 R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269; il ricorrente invece sosteneva che la restituzione non costituisce un nuovo trasferimento tassabile ma il semplice ripristino della situazione anteriore alla stipula nulla, assoggettandosi pertanto alla sola tassa fissa di cui all'art. 69 del medesimo R.d.

La decisione

La Corte ha ritenuto legittima l'interpretazione del ricorrente: la condanna alla restituzione conseguente alla declaratoria di nullità del contratto non determina un nuovo fatto imponibile soggetto alla tassa graduale ex art. 68, ma è mera reintegrazione della situazione precedente e, quindi, va assoggettata alla sola tassa fissa prevista dall'art. 69. Di conseguenza l'illegittima richiesta dell'Amministrazione di applicare la tassa graduale è stata respinta e riconosciuta la prevalenza della tassa fissa.

Norme richiamate

  • R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 - art. 68

    L'art. 68 disciplina la tassa graduale sui trasferimenti di ricchezza considerati come nuovi cespiti tassabili; la Corte ha escluso che la restituzione per nullità produca tale nuovo trasferimento.

  • R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 - art. 69

    L'art. 69 prevede l'applicazione della tassa fissa per atti che non costituiscono un nuovo passaggio di ricchezza. La Corte ha interpretato che la condanna alla restituzione rientra in questa categoria.

Massime di principio

  • La condanna alla restituzione conseguente alla declaratoria di nullità di un contratto non costituisce, di per sé, un nuovo fatto imponibile ai fini dell'imposta di registro e quindi non è assoggettabile alla tassa graduale ex art. 68 ma alla tassa fissa ex art. 69.
  • Per essere soggetta alla tassa graduale, la prestazione deve configurare un effettivo e nuovo passaggio di ricchezza (cespite tassabile); l'elemento decisivo è la natura dell'evento economico (nuovo trasferimento vs. ripristino della situazione antecedente).
  • Le Amministrazioni fiscali non possono riclassificare una restituzione dovuta per nullità come un nuovo trasferimento imponibile senza dimostrare che si è creato un nuovo arricchimento imponibile rispetto alla situazione originaria.
  • In casi simili è utile documentare la natura restitutoria dell'obbligo (titoli processuali, sentenze di nullità, cause della restituzione) per ottenere l'applicazione della tassa fissa.
  • Restano escluse dalla regola le ipotesi in cui, pur a seguito di una sentenza, si determini effettivamente un nuovo trasferimento o un vantaggio patrimoniale diverso dall'originaria situazione: in tali casi la tassa graduale potrebbe trovare applicazione.

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