Sentenza n. 6001/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento - della DETERMINAZIONE n° DPF/121 del 13.12.2022, DIPARTIMENTO SANITA'', Ufficio Supporto, affari generali e legali della Regione Abruzzo (di seguito la “Regione”), avente ad oggetto “D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi”; - del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell''articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l''adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti, e segnatamente della: - Deliberazione del Direttore Generale dell''ASL 01 AVEZZANO SULMONA L''AQUILA n. 1493 del 22/08/2019, recante: “Certificazione costo dei dispositivi medici anni 2015-2016-2017-e 2018”; - Deliberazione del Direttore Generale dell''ASL 01 AVEZZANO SULMONA L''AQUILA n. 2110 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; - Deliberazione del Direttore Generale dell''ASL02 LANCIANO VASTO CHIETI n.373 del 13/08/2019, recante: “Adempimenti conseguenti all''art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – Certificazione del fatturato anni 2015, 2016, 2017, 2018 per dispositivi medici”; - Deliberazione del Direttore Generale dell''ASL02 LANCIANO VASTO CHIETI n. 1601 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557; - Deliberazione del Direttore Generale dell''ASL03 PESCARA n. 1043 del 22/08/2019, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici anni 2015-2018, DL 78/2015, art. 9, cc 8 e 9”; - Deliberazione del Direttore Generale dell''ASL03 PESCARA n. 1708 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturatodispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; Deliberazione del Direttore Generale dell''ASL04 TERAMO n. 1513 del 22/08/2019, recante: “Adempimenti conseguenti all''applicazione dell''art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – certificazione del fatturato per dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018”; - Deliberazione del Direttore Generale dell''ASL04 TERAMO n. 1994 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali, regionali e delle aziende sanitarie relativi alla certificazione e al ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato la determinazione regionale di attuazione del ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto, gli atti della Conferenza Stato-Regioni, le linee guida ministeriali, la circolare ministeriale e le deliberazioni delle ASL concernenti la ricognizione e certificazione del fatturato dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Nel corso del giudizio la ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 7 d.l. 95/2025, con compensazione delle spese, deducendo l'intervenuto pagamento dell'importo ridotto previsto dalla disciplina sopravvenuta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 7 d.l. 95/2025 può essere pronunciata soltanto dopo la comunicazione al Tribunale, da parte della Regione, dei provvedimenti di accertamento dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto. Tale comunicazione non è intervenuta, sicché non ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la dichiarazione dell'avvenuto pagamento determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 95/2025
Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite
La cessazione della materia del contendere richiede la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali che accertano l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto; in assenza di tale comunicazione, il pagamento determina comunque la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015
La disposizione è richiamata quale riferimento per i provvedimenti regionali e provinciali oggetto dei ricorsi ai quali si applica la disciplina sopravvenuta.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la trattazione dell'udienza straordinaria mediante collegamento da remoto.
art. 13-quater disp. att. c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 87, comma 4-bis, c.p.a. per lo svolgimento da remoto della camera di consiglio.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale sopravvenuta può essere dichiarata solo quando siano integrati tutti gli adempimenti espressamente richiesti dalla legge, inclusa la comunicazione al giudice del provvedimento amministrativo che accerta il pagamento dovuto.
- Quando il pagamento previsto dalla disciplina sopravvenuta elimina l'interesse concreto e attuale alla decisione, ma non sono stati perfezionati gli adempimenti necessari per la cessazione della materia del contendere, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La mancata comunicazione al giudice dell'accertamento regionale o provinciale del pagamento impedisce la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma non esclude che il giudice possa rilevare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
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