Cassazione Penale, Sentenza n. 12748/2026 del 07/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello di Torino del 23/04/2025. Claudio Mosca ha denunciato, in particolare, l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per violazione delle norme sugli accertamenti tecnici e sulle proroghe (art. 268, comma 3 e artt. 267-271 c.p.p.) e ha contestato la validità della querela per difetto di potere di rappresentanza della persona che l'ha presentata. Michele Mangone ha censurato la ritenuta responsabilità per il reato di truffa (art. 640 c.p.) con concorso morale/ materiale e ha contestato il rigetto della sostituzione della pena detentiva con la misura alternativa del lavoro di pubblica utilità, deducendo mancanza di motivazione e difetto di applicazione delle norme sulla sostituzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Quanto alle censure sulle intercettazioni, il Collegio ha ritenuto i motivi generici e privi della specificità richiesta in cassazione: mancava la dimostrazione dell'incidenza concreta che l'eliminazione delle conversazioni avrebbe avuto sull'esito del giudizio di merito. La questione relativa al presunto difetto di potere di rappresentanza per la proposizione della querela è stata considerata un novum non dedotto in appello e, pertanto, inammissibile in cassazione. Le doglianze di Mangone sulla responsabilità e sulla sostituzione della pena sono state ritenute reiterative o inspecifiche; la valutazione della Corte di merito circa l'insussistenza dei presupposti per la pena sostitutiva è stata ritenuta fondatamente motivata sulla base del contegno personale dell'imputato. Conseguentemente la sentenza impugnata è rimasta integra. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e la richiesta di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa avanzata dalla parte civile è stata respinta per tardività (mancato rispetto del termine previsto dall'art. 611 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
Riconosciuta quale circostanza attenuante nella determinazione della pena per Michele Mangone (la Corte di appello ha applicato il quarto comma per riduzione della pena).
art. 640 cod. pen. e art. 61, primo comma, n. 7 cod. pen.
Art. 640 (truffa) e aumento per recidiva/altro prescritto dall'art. 61 n.7: la Corte di appello ha riqualificato e condannato Mosca per il delitto di truffa con le relative aggravanti; la Cassazione ha ritenuto non contestabile in questa sede la valutazione probatoria del merito.
art. 268, comma 3 cod. proc. pen.
Norma sulle modalità e garanzie delle intercettazioni: i ricorrenti hanno contestato l'installazione degli impianti e l'assenza del decreto motivato del PM per urgenza, ma la Cassazione ha ritenuto la censura non specifica e quindi inammissibile.
art. 271 cod. proc. pen.
Regola di inutilizzabilità delle intercettazioni irregolari: la Corte di Cassazione ha ricordato che chi impugna deve dimostrare l'incidenza sull'esito processuale dell'eventuale esclusione delle intercettazioni; in mancanza della specificazione il motivo è inammissibile.
art. 337, commi 3 e 4 cod. proc. pen.
Riguarda la querela e i relativi presupposti di procedibilità: la Cassazione ha ritenuto che l'accertamento del potere di rappresentanza (fonte documentale e indicazione dei reati nella procura) sia questione di fatto riservata al merito e non proponibile per la prima volta in cassazione (novum).
artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c), nonché artt. 606, comma 3 e 609, comma 2 cod. proc. pen.
Principi procedurali relativi alla specificità dei motivi di cassazione e al divieto di dedurre novità: la decisione afferma che i motivi devono essere specifici e non reiterativi; le questioni di fatto non sollevate in sede di merito sono inammissibili in cassazione.
art. 20-bis e art. 133 cod. pen.; legge n. 689/1981 artt. 53, 56-bis, 58, 59; art. 545-bis cod. proc. pen.
Norme riferite alla sostituzione delle pene e alle sanzioni sostitutive: la Corte di appello ha valutato l'idoneità della pena sostitutiva alla luce del comportamento personale dell'imputato e della prognosi di affidabilità; la Cassazione ha ritenuto la motivazione del rigetto congrua e non censurabile.
art. 616 cod. proc. pen. e art. 611 cod. proc. pen.
Art. 616: facoltà della Corte di condannare i ricorrenti al pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende in caso di responsabilità per l'inammissibilità; Art. 611: termine per la richiesta di rifusione delle spese avanzata dalla parte civile in cassazione — la richiesta tardiva è stata respinta.
Massime di principio
- In cassazione i motivi che impugnano l'utilizzabilità di intercettazioni devono essere formulati con specificità: è necessario dimostrare l'incidenza concreta che l'esclusione delle conversazioni avrebbe avuto sull'esito del giudizio (cd. "prova di resistenza").
- Non è ammesso introdurre per la prima volta in Cassazione fatti nuovi o questioni di fatto non dedotte in appello (novum); tali questioni devono essere sollevate e accertate nel giudizio di merito.
- Le censure generiche o reiterative già disattese dal giudice di merito sono dichiarate inammissibili o improduttive in Cassazione: il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La valutazione del giudice di merito circa l'idoneità della pena sostitutiva è discrezionale e può essere confermata in Cassazione se fondata su elementi concreti (comportamento dell'imputato, mancanza di autocritica, affidabilità prognostica).
- La parte civile deve rispettare i termini procedurali per la richiesta di rifusione delle spese in Cassazione; il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 611 c.p.p. comporta la perdita della richiesta.
- La Cassazione può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e comminare somme alla Cassa delle ammende quando ritiene sussistenti profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso.
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