Cassazione Civile, Ordinanza n. 27502/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione, ritenendo assente il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Conseguentemente condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore delle società controricorrenti e dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un'operazione di locazione finanziaria avente a oggetto una motonave. La società di leasing aveva acquistato il bene da una fornitrice e lo aveva concesso in leasing a una società utilizzatrice, con fideiussione prestata da alcuni garanti. Successivamente, la curatela del fallimento della società fornitrice ha agito contro la società di leasing per ottenere il pagamento del residuo prezzo della motonave, assumendo la parziale simulazione della quietanza di pagamento sottoscritta dall'amministratore della fallita. La domanda era stata accolta in primo grado e confermata in appello. In cassazione la società di leasing ha proposto sei motivi, ma la Corte non li esamina nel merito perché rileva che il ricorso non contiene un'esposizione sommaria dei fatti idonea a consentire la comprensione completa della controversia e delle censure, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; le carenze del ricorso, secondo la Corte, non sono colmate neppure dalla struttura dei singoli motivi.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti
Il requisito è un contenuto-forma del ricorso per cassazione e deve consentire alla Corte una chiara e completa cognizione dei fatti sostanziali e processuali senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, inclusa la sentenza impugnata.
artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria ma completa dei fatti sostanziali e processuali, sufficiente a rendere intelligibile la controversia e le censure, senza necessità di consultare altri atti o la sentenza impugnata.
- La carenza del requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. comporta inammissibilità del ricorso e preclude l'esame del merito dei motivi.
- Le lacune dell'esposizione dei fatti non possono essere sanate da una mera riproduzione delle conclusioni dei precedenti gradi di giudizio o dalla sola articolazione dei motivi, se questi restano a loro volta non comprensibili per difetto di specificità.
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