Cassazione Civile, Ordinanza n. 33016/2021 del 10/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. promossa da un istituto di credito nei confronti della costituzione di un fondo patrimoniale effettuata dai coniugi su beni immobili del debitore principale, fideiussore di una società verso la banca. Il Tribunale e poi la Corte d'Appello hanno ritenuto che l'atto fosse successivo al sorgere del credito e che rendesse più difficile la soddisfazione coattiva del credito, integrando l'eventus damni; hanno inoltre ritenuto provata la consapevolezza del pregiudizio in capo a entrambi i coniugi. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 2901 c.c. quanto all'eventus damni, sostenendo che il credito era già stato aggredito con pignoramento del quinto dello stipendio e che vi era un altro garante; 2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 2901 c.c. quanto alla scientia damni, contestando che la consapevolezza potesse essere presunta soprattutto in capo alla moglie, che avrebbe agito per la tutela della famiglia; 3) violazione degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c. per la condanna alle spese anche della moglie, ritenuta estranea alla vicenda debitoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha rilevato, per il primo motivo, che la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. era preclusa dalla doppia conforme in un giudizio introdotto dopo l'11 settembre 2012; comunque, anche a voler riqualificare la censura come violazione di legge, la doglianza si risolveva in un riesame del merito, poiché la maggiore difficoltà di soddisfazione del credito era stata correttamente desunta dall'indisponibilità di tutti i beni immobili conferiti nel fondo. Ha ricordato che, in tema di revocatoria, l'eventus damni sussiste anche quando l'atto renda più incerta o difficile la realizzazione del credito, e che spetta al debitore dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia ampiamente sufficiente. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile per le stesse ragioni e, comunque, infondato: trattandosi di atto gratuito successivo al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio ai creditori, prova che può essere data per presunzioni ed è rimessa al giudice di merito. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito dall'inammissibilità del secondo e comunque infondato, poiché la moglie risultava parte soccombente. Sono state poste le spese a carico solidale dei ricorrenti, con raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria ordinaria richiede, sul piano oggettivo, che l'atto renda più difficile o incerto il soddisfacimento del credito; sul piano soggettivo, per gli atti gratuiti successivi al credito è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La censura per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in presenza di doppia conforme nei giudizi instaurati dopo l'11 settembre 2012.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In caso di doppia conforme, è precluso il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi.
artt. 2727 e 2729 c.c.
La consapevolezza del pregiudizio può essere provata tramite presunzioni, il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito se logicamente motivato.
artt. 91, 92 e 97 c.p.c.
La condanna alle spese segue la soccombenza della parte, compresa la coniuge che abbia partecipato al giudizio come parte soccombente.
art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni non richiede la compromissione totale del patrimonio del debitore: è sufficiente che l'atto renda la soddisfazione del credito più incerta o difficoltosa.
- Quando il debitore contesta l'eventus damni, deve allegare e provare che il patrimonio residuo sia comunque idoneo a soddisfare ampiamente il creditore; altrimenti la revocatoria può essere accolta.
- Per gli atti gratuiti compiuti dopo il sorgere del credito, ai fini della revocatoria è sufficiente la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio ai creditori, senza necessità della partecipazione consapevole del terzo.
- La prova della scientia damni può essere desunta anche per presunzioni semplici, e il relativo apprezzamento, se sorretto da motivazione congrua, non è sindacabile in cassazione.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può essere utilmente dedotto in cassazione quando ricorre una doppia conforme nei giudizi instaurati dopo l'11 settembre 2012.
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