Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 184/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.228 del 27 marzo 2025 del Tribunale di Pescara, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico.

Giustizia amministrativa202600025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Pescara che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 228 del 27 marzo 2025 del Tribunale di Pescara, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di €500,00, da attribuire mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, in relazione agli anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato, oltre a interessi o rivalutazione dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettivo soddisfo. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione, rilevando il decorso dei 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e ha chiesto, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito dichiarando di essersi attivato per l'esecuzione, ma al momento della decisione il giudicato risultava ancora ineseguito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando la mancata esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di corrispondere alla ricorrente €500,00 mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettivo soddisfo. È stato assegnato al Ministero il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per l'ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Pescara, con facoltà di delega a un funzionario, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Le eventuali spettanze del commissario saranno liquidate con separato decreto e poste a carico dell'Amministrazione soccombente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in €200,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    Prevede l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione del giudicato; il TAR ne ha fatto applicazione per ordinare l'esecuzione della sentenza civile definitiva.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato richiamato quale presupposto temporale per procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Individua la destinazione della somma riconosciuta, da utilizzare mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È stato richiamato quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettivo soddisfo.

Massime di principio

  • Quando un'Amministrazione non esegue spontaneamente una sentenza civile definitiva che la condanna a una prestazione in favore di un privato, il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza e ordinare le concrete modalità e i termini di esecuzione del giudicato.
  • La dichiarazione dell'Amministrazione di essersi attivata per l'esecuzione non esclude l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando, al momento della decisione, la prestazione dovuta non risulta ancora eseguita.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione e stabilendo un ulteriore termine per l'adempimento.
  • L'esecuzione di un giudicato che riconosce a un docente assunto a tempo determinato il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione deve comprendere l'attribuzione dell'importo riconosciuto e degli accessori dovuti fino all'effettivo soddisfo.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.