Regolamento (UE) 2025/720
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/720 della Commissione, del 15 aprile 2025, relativo all’autorizzazione di un preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 32651 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’immissione in commercio e l’uso di un preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 32651 come additivo per mangimi, classificato tra gli additivi tecnologici e destinato agli additivi per l’insilaggio. L’autorizzazione si fonda sulla valutazione positiva dell’EFSA circa la sicurezza per animali, consumatori e ambiente, nonché sull’efficacia nel migliorare la stabilità aerobica dell’insilato in determinate condizioni. Il testo contiene anche prescrizioni operative e misure di protezione per gli utilizzatori, oltre ai metodi di analisi e alla durata dell’autorizzazione.
Autorizzazione, come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, di un preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 32651 nella categoria degli additivi tecnologici, gruppo funzionale additivi per l’insilaggio.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e ai destinatari che utilizzano il preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 32651 come additivo per mangimi nell’Unione europea. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali, ma in concreto l’uso è limitato al materiale vegetale fresco facile e moderatamente difficile da insilare, secondo le condizioni indicate nell’allegato. È esclusa, di fatto, ogni utilizzazione al di fuori delle condizioni di impiego, di conservazione, dose minima e misure di protezione previste nell’allegato.
Autorizzazione di un preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 32651 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/720 autorizza un preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 32651 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’atto si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e recepisce la valutazione favorevole dell’EFSA, che ha ritenuto il preparato sicuro per animali, consumatori e ambiente, oltre che utile a migliorare la stabilità aerobica dell’insilato in determinate condizioni.
Base normativa e iter autorizzativo
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, quale base per l’adozione dell’atto. Nei considerando si precisa che la domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento ed era corredata della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3.
La Commissione conclude che il preparato soddisfa le condizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e che, pertanto, l’autorizzazione può essere concessa. Le misure adottate risultano inoltre conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Ambito di applicazione dell’autorizzazione
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato come additivo per l’alimentazione animale, nella categoria degli "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio". L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali, ma l’utilizzo effettivo è circoscritto dall’allegato al materiale vegetale fresco facile e moderatamente difficile da insilare.
Valutazione EFSA e profili di sicurezza
Nel parere del 18 settembre 2024, richiamato nei considerando, l’EFSA ha concluso che il Lentilactobacillus buchneri DSM 32651 e l’additivo formulato sono sicuri per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. Sul piano della sicurezza degli utilizzatori, l’Autorità ha tuttavia segnalato che l’additivo non è considerato irritante per gli occhi, ma è un potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie; ogni esposizione cutanea o respiratoria è quindi considerata rischiosa.
La Commissione, coerentemente con tale valutazione, afferma la necessità di misure di protezione adeguate per prevenire effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori.
Condizioni d’impiego, dose minima e istruzioni operative
L’allegato prevede che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione. Inoltre, l’additivo deve essere impiegato solo con materiale vegetale fresco facile e moderatamente difficile da insilare.
La dose minima è fissata in 1 × 10^8 CFU/kg di materiale vegetale fresco quando l’additivo non è utilizzato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio. Il parere EFSA precisa che, a tale livello minimo, l’additivo può migliorare la stabilità aerobica dell’insilato ottenuto da materiali vegetali freschi con tenore di sostanza secca compreso tra il 28% e il 45%.
Misure di protezione per gli utilizzatori
L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi l’adozione di procedure operative e misure organizzative volte a evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati con queste misure, l’utilizzo deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Composizione, identificazione e metodi di analisi
L’additivo è identificato con il numero 1k21903 ed è descritto come un preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 32651 contenente almeno 1 × 10^11 CFU/g di additivo, in forma solida. La sostanza attiva è costituita da cellule vitali di Lentilactobacillus buchneri DSM 32651.
Per l’identificazione sono previsti i seguenti metodi: consenso intergenico ripetitivo enterobatterico - reazione a catena della polimerasi (ERIC-RCP), metodi di sequenziamento del DNA o elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE), con riferimento alla CEN/TS 17697. Per il conteggio nell’additivo per mangimi è previsto il metodo di semina per spatolamento o per inclusione su piastra con agar MRS, secondo EN 15787.
Durata dell’autorizzazione e cessazione
L’allegato indica che il periodo di autorizzazione termina il 6 maggio 2035. Pertanto, salvo eventuali successive modifiche o rinnovi, l’impiego dell’additivo resta autorizzato fino a tale data.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi tecnologici" e al gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.
Base giuridica e valutazione di conformità
Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione ritiene che il preparato soddisfi le condizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, sulla base del parere EFSA del 18 settembre 2024.
Ambito di impiego e specie destinatarie
L’additivo è autorizzato per tutte le specie animali, ma l’allegato specifica che deve essere impiegato solo con materiale vegetale fresco facile e moderatamente difficile da insilare. È inoltre richiesta l’indicazione delle condizioni di conservazione nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele.
Dose minima e condizioni d’uso
La dose minima, qualora l’additivo non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio, è pari a 1 × 10^8 CFU/kg di materiale vegetale fresco. Il parere EFSA rileva che tale livello minimo può migliorare la stabilità aerobica dell’insilato con tenore di sostanza secca compreso tra il 28% e il 45%.
Tutela della salute degli utilizzatori
La Commissione prevede misure di protezione per evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi; se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Metodi di analisi e identificazione
L’allegato indica i metodi di identificazione dell’additivo: ERIC-RCP, metodi di sequenziamento del DNA o PFGE (CEN/TS 17697). Per il conteggio nell’additivo per mangimi è previsto il metodo di semina su piastra con agar MRS (EN 15787).
Composizione e caratteristiche dell’additivo
L’additivo è descritto come preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 32651 contenente almeno 1 × 10^11 CFU/g di additivo, in forma solida. La sostanza attiva è costituita da cellule vitali di Lentilactobacillus buchneri DSM 32651.
Durata dell’autorizzazione
L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 6 maggio 2035.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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